Accise,esenzioni, principi di effettività e di proporzionalità
La Corte di Giustizia dell’UE (Sezione VIII) con sentenza emessa il 22 dicembre 2022 per la causa C‑553/21 ha stabilito che:
- La disciplina europea delle accise consente agli Stati membri di applicare, a determinate condizioni, aliquote d’imposta differenziate tra il consumo professionale (commerciale/industriale) e non professionale dei prodotti energetici e dell’elettricità;
- La disciplina delle accise e delle imposte di consumo si basa sul principio di proporzionalità (per cui misure dell’Unione: devono essere idonee a conseguire il fine desiderato; devono essere necessarie per conseguire il fine desiderato; e. non devono imporre alle persone un onere eccessivo rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere) e sul principio di effettività (corrispondenza intercorrente tra la norma di diritto dell’Unione intesa nella sua formulazione generale ed astratta, e il contenuto concreto del precetto normativo nella stessa rinvenibile);
- È incompatibile con il diritto UE la normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a respingere, automaticamente e senza eccezioni, una domanda di esenzione dalle accise depositata entro il termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi, previsto dal diritto nazionale, per il solo motivo che il richiedente non ha rispettato il termine fissato da tale diritto per la presentazione di siffatta domanda.
Il tema trattato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea può trovare applicazioni ad eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, biocombustibili, idrogeno, biocarburanti) e nell’ambito del diritto al rimborso dell’accisa ( Alessio Elia “Mancato adempimento delle formalità e perdita del diritto all’agevolazione in materia di accise” Diritto e pratica tributaria).