Accise, regime sospensivo: considerazioni sul depositario autorizzato, legittimo affidamento, buona fede e responsabilità

Il depositario autorizzato è responsabile per il rispetto del regime sospensivo ed appuramento dei documenti elettronici di accompagnamento. Si tratta di un principio importante che ha conseguenze nell’ambito del SOAC (quando verrà implementato), AEO (perché le accise sono oggetto dell’audit e del monitoraggio), compliance prevista dal decreto legislativo 231/2001( responsabilità amministrativa d’impresa) e, di conseguenza, sulla gestione degli ESG. E’ questo uno dei principali argomenti analizzati dalla sentenza n.16572 del 27 maggio 2026 della Sezione V della Corte di Cassazione.
In particolare, in merito alla culpa in vigilando del soggetto passivo d’accisa in merito al controllo della correttezza e diligenza con cui è stata effettuata la procedura di appuramento dei documenti elettronici di accompagnamento della merce circolante in regime di sospensione di accisa. Il riferimento è al EMCS (sistema Excise Movement Control System), introdotto dal Reg. CE 24 luglio 2009, n. 684, recante modalità di attuazione della Direttiva del Consiglio n. 2008/118/CE, che ha sostituito la precedente Direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, ridefinendo il sistema delle accise armonizzate). In altre parole, il depositario autorizzato, speditore di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è tenuto a seguire la procedura prevista per la loro circolazione ed a controllare che il bene sia giunto a regolare destinazione. Al riguardo, è molto interessante ricordare che il buon funzionamento del regime speciale di sospensione dall’accisa si basa su un elevato livello di fiducia tra l’amministrazione e gli operatori, ma anche, più in generale, sull’esigenza di lottare contro l’evasione fiscale (CGUE causa C-820/21 del 14 settembre 2023).
Partendo, da questo presupposto, il legittimo affidamento e la buona fede sono istituti che possono essere adoperati ma sono qualora ne ricorrano le condizioni obbligatorie.
- Legittimo affidamento nell’ambito delle accise: in generale, il legittimo affidamento può essere invocato se ricorrono, secondo la giurisprudenza i seguenti requisiti «a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono» (ex plurimis, Cass. n. 537 del 2015). La giurisprudenza unionale ha sottolineato la necessità di verificare che gli atti di un’autorità amministrativa abbiano ingenerato ragionevoli aspettative in capo a un operatore economico prudente e accorto e, se ciò è avvenuto, accertare la legittimità di tali aspettative (sentenze del 9 luglio 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, causa C‑144/14, punto 44; 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, causa C‑183/14); la mancata contestazione di una violazione non può essere considerata come elemento che determina la nascita del legittimo affidamento ( CGUE causa C‑846/19 del 15 aprile 2021).
Sempre in materia di legittimo affidamento è stato affermato che:
- Sono necessarie delle assicurazioni precise, idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili (Corte di giustizia, 1 agosto 2025, Határ Diszkont, causa C-427/23, punto 84);
- Non è possibile lamentare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in assenza di precise garanzie fornitegli dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, causa C‑545/11, punto 25; 16 gennaio 2025, Baltic Container Terminal, causa C‑376/23, punto 65)
- Per quanto riguarda il canone della buona fede applicato alle accise è opportuno ricordare che l’articolo n.5 d.lgs. n. 472 del 1997 per l’applicazione di sanzioni amministrative ritiene sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza (ex multis, Cass. n. 2139 del 30/01/2020).
A.Elia G.Giannusa Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale