• compliance e AEO

    I tracciati EUCDM 6.2 per CBAM, prodotti biologici, FGas e altro ancora. 15 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: due date da ricordare per le dichiarazioni doganali

    A partire dal 15 dicembre 2025 saranno disponibili, in ambiente di produzione, i tracciati EUCDM 6.2 per le dichiarazioni di importazione. I tracciati consentono di garantire l’interoperatività con i sistemi unionali come CERTEX per i certificati CBAM. In particolare, i tracciati EUCDM 6.2 diverranno obbligatori secondo le seguenti scadenze: In data 15 dicembre 2025 alle ore 8:00 per i seguenti certificati: – ODS  Import, ODS Transito, > Ozone Depleting Substances (L’importazione e l’esportazione di sostanze dannose per l’ozono) (codice documento L100); ODS Export, > Licenza di esportazione “sostanze controllate” (ozono – E013). – CHED-D Import, CHED-D Transito > documento sanitario comune di entrata per le partite di alimenti e mangimi…

  • compliance e AEO

    Dichiarazione doganale: no revisione del regime

    L’operatore economico può chiedere la revisione delle proprie dichiarazioni doganali in caso di errori sull’origine, classificazione e valore ma non in merito al regime che ha indicato. Si tratta di un diritto/dovere stabilito dall’articolo 173 del regolamento 952/2013 il quale però non può comprendere anche la modifica del regime. E’ questa è la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione Sez V con sentenza n.33790 del 21 dicembre 2024. In particolare, il sistema doganale unionale si basa sulla dichiarazione effettuata dagli operatori economici la quale a sua volta si fonda sull’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno. Costituiscono un corollario di questo principio: il predetto articolo 173…

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    CBAM periodo definitivo: codici Y da indicare in bolletta: Y128,Y134, Y135,Y136,Y137,Y237, Y238

    Il documento di lavoro “taric integration of the carbon border adjustment mechanism” del 4 novembre 2025 n.B.5.003/ES della TAXUD-area “customs tariff” fornisce chiarimenti  in merito ai codici/certificati da adoperare in bolletta durante il periodo definitivo. Tali adempimenti dichiarativi hanno come riferimento il seguente contesto normativo: a partire dal 1° gennaio 2026, in virtù dell’articolo 25 del regolamento CBAM, le autorità doganali non consentiranno l’importazione di merci (rilevanti ai fini CBAM) da parte di persone diverse da un dichiarante CBAM autorizzato e dovranno comunicare alla Commissione gli elementi previsti dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento CBAM. In particolare alla misura 775 saranno associati i seguenti certificati di tipo Y: Y128: Numero…

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    EUDR: novità su due diligence e entrata in vigore degli obblighi

    La disciplina dell’obbligo di due diligence su prodotti la cui produzione genera deforestazione e degrado forestale (EUDR) si arricchisce dei seguenti provvedimenti: PRIMA NOVITA’ Il comunicato stampa “Regolamento UE sulla deforestazione: Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo sulla revisione puntuale” emesso il 4 dicembre 2025 del Consiglio d’Europa riporta quanto l’accordo per: Semplificare il processo di dovuta diligenza; Posticipare l’applicazione del processo di dovuta diligenza “inoltre soppresso il “periodo di grazia” inizialmente proposto dalla Commissione per le grandi e medie imprese, optando invece per una chiara proroga della data di applicazione per tutti gli operatori fino al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e…

  • compliance e AEO

    Ravvedimento, dogana e compliance: breve descrizione del documento di ricerca “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso”

    Il documento di ricerca “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso” di Viviana Capozzi per Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 1 dicembre 2025 affronta le principali novità in materia di ravvedimento operoso (active repetance). Affronta, in primo luogo, le “Le modifiche apportate al ravvedimento operoso” segnalando che l’articolo 20, comma 1, lett. c), n. 2) della legge n. 111 del 2023 ha delegato il governo ad assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni tributarie, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni, coerente con i principi indicati dalla medesima legge delega per la riforma del sistema sanzionatorio tributario. La nuova versione del ravvedimento operoso…

  • accise e imposte di consumo

    Ulteriori chiarimenti sulla tassazione del gas naturale dopo il decreto legislativo n.43 del 2025. Un breve commento alla circolare 32/2025

    La circolare 32/2025 dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) del 2 dicembre 2025 fornisce ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante “revisione delle disposizioni in materia di accise. Fornisce le seguenti premesse indicando che il decreto legislativo del 28 marzo 2025: – è intervenuto “sulla qualificazione delle aliquote d’accisa applicabili al gas naturale impiegato per usi di combustione, attraverso la sostituzione della distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con quella tra “usi domestici” e “usi non domestici””; – ha dettagliato “una specifica disciplina per il gas naturale impiegato per usi…

  • accise e imposte di consumo,  circular economy

    HVO, biocarburanti e accise: la definizione dell’accisa sui prodotti finiti. La circolare 31/2025

    La circolare 31/2025 fornisce istruzioni operative per la definizione dell’accisa sui prodotti finiti (HVO e biodiesel). In particolare, secondo quest’atto di prassi, il depositario autorizzato ha l’obbligo di tenere una contabilità separata delle materie prime utilizzate presso il proprio impianto allo scopo di distinguere: materie prime avanzate; materie prime “double counting”; materie prime single counting, dalle quali si ottiene un biocarburante ad aliquota normale. In altre parole, le tre tipologie di ciascuna materia prima (avanzata, double counting e single counting) potranno essere stoccate promiscuamente presso i depositi fiscali di produzione, a condizione che il depositario autorizzato ne mantenga la distinta contabilizzazione sotto la sua responsabilità oggettiva. Allo scopo di identificare…

  • accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

    Istruzioni operative su accise, HVO e biodiesel

    La circolare 31/2025 fornisce le istruzioni operative per il trattamento fiscale dell’HVO e dei biodiesel. L’aliquota di accisa applicata ai biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti rimane invariata al valore originario di 617,40 € per mille litri; ciò rappresenta un’eccezione rispetto alla politica di allineamento delle aliquote di benzine e gasolio. In questo contesto, la circolare 31/2025 risponde alla seguente domanda: come possono i biocarburanti e l’HVO godere dell’aliquota agevolata di 617,40 € per mille litri? I biocarburanti e l’HVO devono soddisfare le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.651/2014 della…

  • compliance e AEO

    EU Parliament is ready to negotiate for EUDR simplification

    EU Parliament, after the vote held on Wendsday 26 November 2025, is ready to  start negotiations with member states on the final shape of the law, which has to be endorsed by both Parliament and the Council and published in the EU Official Journal before the end of 2025, for the one-year delay to enter into force. One year postponement for all companies; Simplification of due diligence requirements. The text of the changes “Amendments adopted by the European Parliament on 26 November 2025 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards certain obligations of operators and traders (COM(2025)0652…

  • compliance e AEO

    Origine non preferenziale e trasformazione sostanziale economicamente giustificata anche senza cambio tariffario

    Perché parlare ancora di origine non preferenziale (made in o origine commerciale)? L’origine non preferenziale è una qualità dei beni che impatta, ad esempio, sulle seguenti discipline doganali: CBAM; Due diligence per la deforestazione e degrado forestale; Gestione dell’AEO; Applicazione delle misure antidumping; Applicazione di sanzioni (ad esempio quelle contro la Russia) e misure di trade compliance; Protezione degli interessi degli operatori commerciali nelle guerre commerciali (si pensi alle politiche commerciale degli USA di Trump). Come si può vedere dal breve elenco soprariportato, l’origine non preferenziale è un elemento centrale per il proprio business internazionale (import/export/internazionalizzazione). Rappresenta, infatti, la “nazionalità economica” di un bene e cioè il legame tra un…