Accise su prodotti alcolici: come gestire il contrassegno per contenitori con contenuto non standard

La circolare 12/2026 dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) fornisce indirizzi operativi su come gestire i recipienti contenenti prodotti alcolici, soggetti all’obbligo del contrassegno fiscale ex art. 1, comma 1, del D.M. n. 322/2003, aventi volumi nominali diversi dai tagli previsti dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale.
Più nello specifico la circolare analizza, in termini operativi, delle tematiche concenti la distribuzione di bevande alcoliche (NC 2208) mediante fusti metallici o PET a pressione di varia capacità (5, 10, 12, 18, 20, 24 litri),che si adattano agli impianti di spillatura e che, per la loro composizione, sono da assoggettare al contrassegno fiscale di tipologia C, la quale contempla, tuttavia, solo tagli fino a 4,50 litri.
In primo luogo, vale la pena ricordare che l’articolo 13 del testo unico delle accise (d.lgs 504/1995)prevede che: “ “ e l’articolo 3 del DM 322/2003 disciplina la capacità dei recipienti di bevande alcoliche che venivano utilizzati all’epoca per la vendita al dettaglio (bottiglie, eccezion fatta per le cosiddette mignon, che consistono in recipienti-misura aventi qualità metrologiche che consentono, in presenza di riempimento sino ad un dato livello o a una data percentuale dalla capacità raso bordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione).
In questa prospettiva, la circolare n. 317, prot. n. 4658 del 23/12/1993 seguita dalla prassi di ADM consente che a fronte di oggettivi disallineamenti fra i tagli dei contrassegni fiscali previsti e le progressive capacità dei recipienti che gli operatori economici si trovano ad utilizzare, ha riconosciuto la possibilità di applicare sullo stesso contenitore più contrassegni i cui tagli (tra quelli disponibili ai sensi delle vigenti norme fiscali), sommati, eguaglino il volume nominale dell’imballaggio preconfezionato o quello immediatamente superiore. Bisogna aggiungere che l’applicazione di contrassegni multipli deve essere eseguita in modo da garantire che le stampigliature di ciascuno di essi rimangano leggibili e che le fascette siano applicate in modo aderente al recipiente, così che esso non possa essere aperto senza la rottura contestuale dei contrassegni applicati, scongiurando fenomeni elusivi di reimpiego.
Secondo ADM partendo da questo contesto normativo, la ditta per ottenere un’autorizzazione che consenta quanto sopra descritto deve:
– motivare le ragioni tecniche dell’utilizzo dei suddetti recipienti per il condizionamento di prodotti alcolici destinati ad uso professionale, indicando il segmento di mercato interessato;
– specificare i volumi stimati di bevande alcoliche da commercializzare con i menzionati recipienti nonché le categorie di destinatari delle stesse;
– elencare distintamente le tipologie, caratteristiche e capacità dei recipienti non contemplati nei tagli previsti dal D.M. 322/2003 e identifica per ciascuna tipologia le combinazioni dei tagli di contrassegni di cui all’art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale da applicare fino a concorrenza del volume nominale dichiarato;
– descrivere le procedure adottate per il controllo della rispondenza dei volumi nominali dei preimballaggi da contrassegnare alle norme di settore.
Inoltre, se i contenitori non hanno una specifica approvazione ai fini metrologici, la ditta istante allega alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le gamme dei valori delle quantità nominali dei recipienti rispondono agli standard riconosciuti a garanzia della tracciabilità e dell’accuratezza delle misurazioni.
Parimenti, ADM può prescrivere agli esercenti impianti dove sono applicati contrassegni fiscali su recipienti non tipizzati che le scritturazioni delle relative operazioni, nel registro di cui all’art. 19, comma 12, del D.M. n. 153/2001, siano distintamente annotate rispetto a quelle riguardanti l’applicazione di contrassegno di taglio corrispondente al volume nominale del recipiente.
Rimane inalterato quanto segue:
- le bevande alcoliche assoggettate ad accisa, confezionate nei recipienti di cui in premessa muniti di contrassegni fiscali applicati nel rispetto delle modalità stabilite da ADM, possono circolare senza emissione di documento di accompagnamento ex art. 12 del TUA;
- esonero da vincoli di deposito;
- obbligo di denuncia di esercizio all’Ufficio locale di ADM, prima dell’inizio dell’attività, per chiunque intenda esercire un impianto di trasformazione, di condizionamento e di deposito di bevande alcoliche assoggettate ad accisa ex art. 29, comma 1, del TUA e art. 20, comma 1, del D.M. n. 153/2001 nonché l’onere di comunicazione di attività al SUAP per gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale ex art. 29, comma 2-bis, del TUA.
L’atto di prassi in commento è interessante oltre che per ovvie ragioni operative anche nella prospettiva del SOAC poiché disciplina la gestione di eccezioni in un’ottica di compliance: infatti, impone l’indicazione della descrizione di processi di monitoraggio del ciclo produttivo (confezionamento di prodotti alcolici) autorizzato ad hoc.