energie rinnovabili

Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, fiscalità ed incentivi: una breve analisi

Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. In particolare:

a) L’autoconsumatore è il cliente finale che allo stesso tempo genera energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o cederla a condizione che tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;

b) L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile;

c) L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU (sistema efficiente di utenza) o ASAP (altro sistema di autoproduzione) come regolati dal TISSPC (testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo)

Come anche per le comunità energetiche rinnovabili i riferimenti normativi sono: l’articolo 42 bis del decreto legge n.162 del 30 dicembre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica (decreto Milleproroghe 2020)”; Delibera 04 agosto 2020 n. 318/2020/R/eel emessa dall’ARERA su “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile”; il decreto del 16 settembre 2020 emesso dal MISE su “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunita’ energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020”.

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