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Energie rinnovabili: l’autoproduttore e il consorzio per la produzione di energia elettrica

Chi è l’autoproduttore di energia elettrica da fonti rinnovabili? Secondo l’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n.79 del 1999 l’autoproduttore è “… la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa’ controllate, della societa’ controllante e delle societa’ controllate dalla medesima controllante, nonche’ per uso dei soci delle societa’ cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa’ consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto….” Questa norma grazie alla modifica apportata dalla nota all’articolo 2 del decreto legislativo del 08 novembre 2021 n. 210:

  1. consente di considerare l’appartenente ai consorzi per la produzione di energia verde come autoproduttore;
  2. supera il limite segnalato dalla giurisprudenza (ad esempio Commisione Tributaria di II grado di Trento Sezione/Collegio 1 sentenza n. 67 del 27 ottobre 2020) precedente per cui “ La definizione di “autoproduttore” di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e all’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, non può essere riferita al socio del consorzio elettrico. Quest’ultimo distinto soggetto giuridico, in quanto soggetto non autoproduttore, è cessionario dell’energia elettrica, con la conseguenza che la società consortile assume nei suoi confronti la qualità di fornitore ed è quindi tenuta al pagamento dell’accisa…”; quindi,secondo tale impostazioni, le cooperative e le società consortili autoproduttrici di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, eolico, biomasse ) svolgono un’attività commerciale in proprio cedendo il loro prodotto ai consorziati.

Infine, si ricorda che l’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 rileva che “…E’ esente dall’accisa l’energia elettrica […] prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili  ai  sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;…”.

 

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