Customs bulletin n.11/2025: normativa doganale, accise, economia circolare, sostenibilità ed energie rinnovabili

Il customs bulletin n.11 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 24 e il 28 marzo 2025 in Italia e UE.
DOGANE & ACCISE -ITALIA
28 marzo 2025 dogana sostenibile “Fiscalità ambientale, accise, SOAC e agevolazioni: alcune considerazioni”;
28 marzo 2025 dogana sostenibile “Accise: no decadenza da agevolazione per l’energia elettrica per comunicazione mensile in ritardo” ;
DOGANE & ACCISE SVIZZERA
25 marzo 2025 HRMC comunicato stampa “ Negotiations update on an enhanced UK-Switzerland Trade Agreement“
DOGANE & ACCISE -UNIONE EUROPEA
27 marzo 2025 Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (C/2025/1923). Per cui: “ A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate: Alla pagina 289, il punto 3 della nota esplicativa del capitolo 70, Generale, è sostituito dal seguente: «3. a porte (escluse porte in vetro per docce di cui alla voce 7020 ), finestre di fabbricati, ecc. (voci 4418 , 7610 , ecc.).» Alla pagina 294 è inserita la nota esplicativa seguente: «7020 00 80 altri. Questa sottovoce comprende tutti i tipi di porte in vetro per docce, pannelli o cabine, comprese quelle con parti parzialmente o integralmente intelaiate. Vedere anche i pareri di classificazione SA 7020 00/1 e 7020 00/2.»
27 marzo 2025 Corte giustizia UE Sez VIII C- C‑351/24 per cui“ L’articolo 119, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, letto in combinato disposto con l’articolo 32 dell’appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, approvata a nome dell’Unione europea con la decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una prassi nazionale in virtù della quale, qualora il certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione europea sia viziato da un errore di diritto manifesto attinente alla possibilità per tali merci di beneficiare di un trattamento preferenziale in applicazione di detta convenzione, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono validamente constatare tale errore senza avviare il procedimento di controllo previsto dall’articolo 32 sopra citato”.
25 marzo 2025 Regolamento 2025/517 del Consiglio dell’11 marzo 2025 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l’era digitale:”“ (24) L’abuso dei numeri di identificazione IVA nell’ambito dell’OSS per le importazioni («IOSS» — Import One-Stop-Shop) è stato individuato dai portatori di interessi come un rischio potenziale. Per garantire l’uso corretto dei numeri di identificazioni IVA per l’IOSS e rendere più solido il processo di verifica di tali numeri, è necessario estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 47 nonies del regolamento (UE) n. 904/2010 concedendo alle autorità doganali l’accesso alle informazioni sull’operatore registrato nell’IOSS, migliorando nel contempo le capacità di gestione dei rischi e di controllo di tali autorità doganali. (23) Per rafforzare i controlli in relazione al regime IOSS è necessario aggiungere all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010 il valore totale dei beni importati nell’ambito del regime IOSS per numero di identificazione IVA per l’IOSS per Stato membro di consumo” e ancora “Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento “All’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i dati riguardanti i numeri d’identificazione IVA che ha attribuito di cui all’articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), di tale direttiva, durante ogni mese, per Stato membro di consumo quale definito all’articolo 369 terdecies, secondo paragrafo, punto 4), di tale direttiva;»”.
25 marzo 2025 regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio dell’11 marzo 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA;
25 marzo 2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/531 della Commissione, del 24 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese;
25 marzo 2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 della Commissione, del 24 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
24 marzo 2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 della Commissione, del 21 marzo 2025, che istituisce un dazio provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese
24 marzo 2025 Decisione (UE) 2025/559 del Consiglio, del 18 marzo 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale istituito a norma dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e la Turchia riguardo all’adozione di una decisione sull’uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente Decisione – UE – 2025/559 – IT – EUR-Lex
24 marzo 2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 . Parti modificate: “ 1) Pagina 22, articolo 10, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva; 2) Pagina 22, articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, parte introduttiva; 3) Pagina 26, articolo 12, paragrafo 1, parte introduttiva; 4) Pagina 29, articolo 13, paragrafo 6; 5) Pagina 30, articolo 13, paragrafo 9, lettera c); 6) Pagina 30, articolo 13, paragrafo 11, parte introduttiva; 7) Pagina 31, articolo 13, paragrafo 19; 8) Pagina 37, articolo 22, paragrafo 1, primo comma; 9) Pagina 38, articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase; 10) Pagina 46, articolo 32, paragrafo 2; 11) Pagina 46, articolo 32, paragrafo 3; 12) Pagina 46, articolo 32, paragrafo 6; 13) Pagina 55, allegato IV, punto 7, lettera d)”.
24 marzo 2025 Commissione europea comunicato stampa “Commission starts tracking imports of industrial chemicals rapidly filling the EU market” ;
ECONOMIA CIRCOLARE
26 marzo 2025 Parere del Comitato europeo delle regioni — Sostenere le PMI nelle catene del valore regionali — promuovere l’economia di prossimità: ““Guidare la duplice transizione dell’economia di prossimità […] 37. sottolinea che, oltre a permettere di accrescere l’utilizzo delle materie strategiche, risparmiare materie prime e produrre meno rifiuti, un’economia circolare rafforza l’autonomia strategica dell’UE riducendo la dipendenza da nuove importazioni di prodotti e risorse primarie, e rende il nostro modello di crescita e i nostri territori più sostenibili, competitivi e resilienti”.
SVILUPPO SOSTENIBILE
Decreto Ministero made in e PMI “Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Nuovo Sportello”. Domande dal 4 aprile 2025. Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – Nuovo Sportello .