Accise: no decadenza da agevolazione per l’energia elettrica per comunicazione mensile in ritardo

La comunicazione mensile di consumo e produzione di energia elettrica ha natura meramente formale. Pertanto, il suo ritardo od omissione non rappresentano una valida ragione di decadenza dal godimento di eventuali agevolazioni: d’altronde, non sono previste sanzioni. La decadenza dal diritto di invocare una agevolazione rappresenta la violazione del principio di proporzionalità in quanto le dichiarazioni annuali contengono “dati [che] sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa”; così afferma la Corte di Cassazione, Sezione V, con ordinanza n. 7391 del 19 marzo 2025 la quale aggiunge quanto segue: “ la natura soltanto formale delle dichiarazioni mensili e la configurabilità della dichiarazione annuale come strumento idoneo a consentire il controllo sulla sussistenza delle condizioni sostanziali per la fruizione dell’agevolazione sono ormai ius receptum”.
Si ricorda, ancora un altro passaggio della suddetta ordinanza: “l’omessa comunicazione mensile dei consumi all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sen. 15 luglio 2020, n. 14983; Cass. Civ., Sez. V, ord. 22 ottobre 2019, n. 26922; Cass. Civ., Sez. V, ord. 9 ottobre 2019, n. 25275; Cass. Civ., Sez. V, ord. 24 gennaio 2019, n. 1985; Cass. Civ., Sez. V, ord. 6 dicembre 2018, n. 31618; vedi, in particolare, Cass., Sez. Trib., ord. 27 aprile 2023, n. 11081, riferita alle medesime parti e alla medesima questione oggetto dell’odierno giudizio, in relazione al precedente anno d’imposta 2012)” ed ancora “ […] si è ulteriormente ribadito (Cass., Sez. Trib., sentenza 19 dicembre 2024 n. 33284) che “l’omessa comunicazione mensile dei consumi di energia elettrica all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall’agevolazione di cui all’art. 52, comma 3, lett. f), TUA, nella disciplina applicabile ratione temporis” (conforme pure Cass., Sez. Trib., ord. 15 gennaio 2024, n. 1554, relativa al regime agevolato previsto dall’art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16/12); – questa giurisprudenza è d’altronde coerente col principio di proporzionalità di matrice unionale, che fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e che, in quanto tale, dev’essere rispettato non solo dalle istituzioni dell’Unione, ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell’Unione (Corte giust., causa C68/18, punto 56, giustappunto con riferimento alla direttiva n. 2003/96/CE)…”.
***
14 luglio 2025. Per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e Accise la “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale”