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Compliance ex d.lgs 231 e accise: novità e considerazioni

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, attraverso l’articolo 4 Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 14, si estende al settore delle accise.

Ciò rappresenta un interessante cambiamento che genera un cambio di mentalità in capo agli operatori economici che intendono andare esenti in caso di per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che all’interno della sua organizzazione rivestono dei ruoli apicali.

In linea generale, il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ‘ex ante’, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ‘ex post’, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.

Al riguardo, l’articolo 6 del Decreto 231, dispone che l’operatore economico gode dell’esenzione di responsabilità qualora provi quanto segue “…a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)…”.

L’organizzazione aziendale deve promuovere un processo di “risks management” che consta dei seguenti passaggi:

– conoscere e studiare il contesto normativo all’interno del quale si sviluppano i business aziendali ai quali sono connessi dei rischi di compliance. Al riguardo, vale la pena segnalare che la disciplina delle accise copre i prodotti energetici, i tabacchi, le bevande alcooliche, l’energia elettrica. Mentre, gli oli lubrificanti sono sottoposti al pagamento di un’imposta di consumo prevista da una specifica legislazione da tenere in seria considerazione per le conseguenze pratiche tanto nei traffici intracomunitari quanto in quelli internazionali;

– stabilire e mappare le varie attività dell’operatore economico per individuare e prioritizzare i rischi, anche esaminando il relativo piano di sicurezza, se esiste, e la valutazione delle minacce, nonché le misure adottate e i controlli interni;

– confermare le strategie e procedure di gestione dell’operatore economico e valutare i controlli per determinare l’audit dei rischi residui. Ove necessario, verificare tali controlli;

– gestire gli eventuali rischi residui per riportarli a un livello accettabile;

– informare il management dei risultati dell’audit.

Infatti, i modelli di organizzazione e gestione (MOG) devono rispondere alle seguenti esigenze: “… a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

  1. c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei

reati;  d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l’osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello…” e ancora “…i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare…”.

Vale la pena ricordare che il MOG rappresenta un importante elemento della compliance richiesta dall’AEO (authorized economic operator) e pertanto è opportuno:

  • Sviluppare processi di monitoring e di auditing seguendo le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2021 n.231 pubblicate a giugno 2021;
  • Garantire l’ adeguatezza del MOG come indicato dalla sentenza n. 1070 emessa dal Tribunale di Milano in 25 gennaio 2024 secondo cui è “facilmente intuibile che le norme sono tutto sommato povere di indicazione in ordine ai contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio del reato. Anche  il riferimento ai Codici di comportamento  ( o di linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria e spesso evocati nei modelli adottati….sono per lo più documenti evocativi di valori e di principi generali di comportamento che non di autentiche cautele…” ed ancora partendo da questa ricognizione i giudici meneghini specificano che “…chi è collocato in posizione apicale assicurerà prima di tutto l’adozione di un modello organizzativo che consenta un’adeguata protezione dei beni giuridici tutelati dalle norme penali e, scendendo ai piani inferiori, la garanzia che si concretizzerà in rapporto al tipo di funzione in concreto esercitata….” E ancora “viene dunque in rilevo la necessità di predisporre all’interno della societas le risorse per forgiare i modelli di prevenzione del rischio-reato (i cc.dd compliance programs statunitensi) che costituiscono l’autentico supporto materiale del dovere organizzativo…”.

Queste considerazioni hanno un elevato valore se si considera come il quadro generale dei prodotti energetici sia destinato a subire un forte incremento dei combustibili prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti, fonti rinnovabili, biomassa, idrogeno o comunque basati sui principi di sostenibilità e circolarità.