Nuovo quadro europeo delle accise tra sostenibilità e uniformità della tassazione: considerazioni su auto elettriche, carburanti sintetici.
La proposta COM(2021) 563 final 2021/0213 (CNS) di direttiva del Consiglio UE che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità presenta degli aspetti molto interessanti per una nuova e più efficiente politica di tassazione ambientale attraverso le accise.
Gli obiettivi sono: efficienza, sostenibilità, tutela ambiente, tutela salute umana, uniformità tassazione delle accise.
In una prospettiva di coerenza con la legislazione europea in materia ambientale e del quadro generale delle accise, il suddetto documento, al numero 8) della sua introduzione prevede la “...Possibilità di esenzioni fiscali per determinati prodotti o per l’elettricità da determinate fonti La possibilità di applicare esenzioni o riduzioni del livello di tassazione sarebbe giustificata da ragioni specifiche, in particolare gli obiettivi di efficienza energetica e di protezione ambientale, in determinati casi quali: elettricità da fonti rinnovabili; elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell’ambiente secondo la definizione UE; combustibili rinnovabili di origine non biologica, biocarburanti, bioliquidi e biogas sostenibili avanzati e prodotti sostenibili avanzati di cui ai codici NC 4401 e 4402…”. Al riguardo è interessante il terzo considerando della proposta di direttiva per cui: “…La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l’obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione…” poiché sintetizza le peculiarità del nuovo quadro delle accise e delle loro finalità ambientale. La lettera b) comma 5 dell’articolo 4 della proposta di direttiva disciplina il tema della carburanti sintetici e-fuels che devono rientrare tra “…i “combustibili a basse emissioni di carbonio“…” e cioè “…idrogeno a basse emissioni di carbonio e combustibili gassosi e liquidi sintetici…” ed ancora “…il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile a base fossile che soddisfa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni una determinata attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio43 e dell’allegato I del regolamento delegato (UE) […]/[…]44. I “carburanti derivanti da carbonio riciclato”, quali definiti all’articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria…”.
Ma è proprio nell’ambito di questa visione vale la pena segnalare l’attenzione verso i veicoli elettrici giacchè viene auspicato che “…L’elettricità dovrebbe essere sempre tra le fonti energetiche meno tassate al fine di promuoverne l’uso, in particolare nel settore dei trasporti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per applicare lo stesso livello di tassazione all’elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici e a quella utilizzata a fini di riscaldamento durante il periodo necessario successivo all’entrata in vigore della presente direttiva…”.
L’altro aspetto della politica ambientale è la possibilità per gli Stati membri di aumentare le aliquote accise per i prodotti energetici più inquinati; infatti: “…Per motivi di tutela dell’ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell’inquinamento atmosferico, è necessario prevedere una procedura che autorizzi gli Stati membri a introdurre, per un periodo determinato, aliquote maggiorate specifiche…”. I valori da tutelare sono: ambiente e salute umana.
Infine, vale la pena menzionare una clausola generale di chiusura del sistema: il considerando 37 in virtù del quale: “…È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente…”.