-
Divieto di prodotti ottenuti attraverso il lavoro forzato: diligenza e compliance
Il regolamento UE 2024/3015 ha introdotto sul mercato il divieto di importare o esportare dal dall’Unione europea dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Si tratta di una disciplina che ha un impatto diretto sul rispetto dei criteri ESG e della compliance rispetto alla responsabilità amministrativa da reato da reato dell’operatore economico. Questo testo normativo specifica che «dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato» bisogna intendere gli sforzi compiuti dall’operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o destinati…
-
AEO, responsabilità amministrativa da reato, MOG, cooperative compliance e tax control framework: alcune considerazioni operative
L’AEO è un’autorizzazione ormai imprescindibile per il commercio internazionale. Qualifica il possessore come soggetto affidabile. Tale affidabilità si basa anche sulla piena compliance con la disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato dell’ente prevista dal decreto legislativo 231/2001 il quale si applica anche ai reati fiscali e alla cooperative compliance. Infatti, la circolare 6/2026 del 6 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate informa che allo scopo di valutare la qualità del codice di condotta dell’operatore economico è necessario che il modello di organizzazione e gestione sia adeguato per evitare la commissione di reati fiscali; tale atto di prassi riporta che “…uno dei primi interventi normativi sui controlli interni degli enti è stato…
-
Accise su oli lubrificanti, cessioni intracomunitarie, importazioni e momento dell’immissione in consumo: novità con il decreto Omnibus.
Il decreto 148/2026 (decreto Omnibus) ha modificato la definizione di immissione in consumo dell’accisa sugli oli lubrificanti importati o acquistati in ambito intracomunitario e conservati in impianti nazionali per la lavorazione o il confezionamento. Per tali prodotti, infatti, l’immissione in consumo si verifica all’atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita. Tale modifica deve essere presa in considerazione non solo per gestire il proprio business ma anche per garantire un’adeguata compliance nell’ambito AEO, decreto legislativo 231/2001 (colpa in organizzazione), SOAC e gestione aziendale degli ESG. Da questa modifica legislativa vale la pena chiedersi cosa sia l’accisa sugli oli lubrificanti…
-
Responsabilità dell’ente: il vantaggio dell’ente e la colpa in organizzazione vanno dimostrati
La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, n. 24402 del 2 luglio 2026 in materia di compliance prevista dal decreto legislativo 231/2001 ha puntualizzato gli aspetti che di seguito si segnalano. Perché l’ente vada condannato è necessaria la Dimostrazione puntuale del vantaggio dell’ente; dimostrazione specifica della colpa dell’organizzazione. In tale prospettiva, l’illecito dell’ente non discende automaticamente dal reato del dipendente o responsabile (“responsabilità di rimbalzo”), ma necessita della prova autonoma di un interesse o vantaggio concretamente riferibile alla società e la dimostrazione della la mancata adozione di misure preventive idonee a evitare reati di quel tipo. Si riportano le seguenti considerazioni sulla scorta della sentenza della Corte di…
-
ITV: è possibile l’annullamento retroattivo
L’ITV è una decisione che consente di acquisire certezza in merito all’applicazione di una voce tariffaria. La sentenza del Tribunale di primo grado dell’UE Sezione V causa T‑150/25 del 13 maggio 2026, ammette il potere di un’autorità giudiziaria nazionale di dichiarare l’invalidità dall’origine di un’ITV. Quindi, tale pronuncia ammette la retroattività dell’invalidamento di un’ITV. Secondo gli eurogiudici, l’articolo 44 del codice doganale dell’Unione europea mira a garantire il diritto degli operatori economici di proporre un ricorso avverso una decisione di un’autorità doganale. Quindi è possibile affermare che “ è legittima l’efficacia retroattiva dell’annullamento dell’ITV includendo il periodo intercorrente dall’inizio dalla data di emissione di tale decisione a quello della sentenza”…
-
EUDR, ESG e compliance doganale: una breve analisi operativa
La disciplina dell’EUDR a partire dal 2027 subordina l’importazione, esportazione e cessione intracomunitarie all’attestazione della dovuta diligenza (due diligence statement o DDS). L’EUDR è una disciplina di gestione delle filiere che incide su come le imprese conoscono, documentano e controllano l’origine dei prodotti che trattano: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, insieme a un’ampia gamma di prodotti; l’EUDR, in altre parole, trasforma gli adempimenti normativi in un sistema di compliance stabile, verificabile e realmente sostenibile per l’impresa. Dal punto di vista della compliance prevista dai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG o environmental, social e governance) verificabili e attesi su tutta la catena di approvvissionamento.…
-
Accordo commerciale UE USA: origine non preferenziale e trasporto diretto
Il beneficio del dazio 0 per le merci statunitensi importate in UE è diventato realtà a partire dal 1 luglio 2026. La disciplina normativa richiede: “La dimostrazione dell’origine non preferenziale; La dimostrazione del trasporto diretto (territorio doganale UE-territorio doganale USA e viceversa); Il rispetto di specifiche formalità dichiarative: il codice preferenza 300; il nuovo codice documento U190” I riferimenti normativi sono l’accordo di Turnberry, il regolamento 2026/1422 del 25 giugno 2026, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e il regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2026. Nell’attesa di una guida che verrà emessa dalla Commissione Ue, si condividono nuovamente alcune considerazioni sull’origine non preferenziale.…
-
Antidumping, fattura e compliance: la sentenza della CGUE Sezione II 21 maggio 2026 C 889/24.
Per l’applicazione di dazi antidumping, l’importatore può presentare, se previsto dal regolamento istitutivo, una fattura commerciale redatta a posteriori; è questa una della conclusioni cui è giunta la CGUE Sezione II 21 maggio 2026 C‑889/24. Questa conclusione è valida anche quando il regolamento istitutivo non precisa il momento in cui tale fattura debba essere presentata. In particolare, l’articolo 173 del codice doganale dell’UE (regolamento 952/2013) prevede, in taluni casi, una procedura di domanda di rettifica a posteriori di una dichiarazione in dogana. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che, su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere…
-
Nuova disciplina “whistleblowing” guida operativa per gli enti privati e la gestione della compliance doganale
Il paper di Confindustria “Nuova disciplina “whistleblowing” guida operativa per gli enti privati” fornisce interessanti suggerimenti e riflessioni sulla corretta gestione del whistleblowing che è un elemento imprescindibile della nuova compliance doganale costituita dall’AEO, dal trust & check trader, SOAC e dalla disciplina del decreto legislativo 211/2005. La disciplina del whistleblowing presenta le seguenti caratteristiche: I destinatari della nuova disciplina sono sia i soggetti pubblici che privati; l’ambito oggettivo di applicazione deve basarsi sui seguenti elementi: i) all’oggetto della violazione; ii) alla natura pubblica/privata del soggetto di appartenenza del segnalante; iii) alle dimensioni dell’ente privato e all’applicabilità allo stesso della disciplina di cui al Decreto 231. Infatti, la nuova disciplina…
-
Classificazione doganale, prodotto misto, caratteristiche e proprietà oggettive
Il prodotto misto: come classificarlo? La Corte di Cassazione Sez. V con ordinanza n. 9081 del 10 aprile 2026, esprimendosi in merito alla classificazione del libro puzzle cartonato, ha stabilito che “In tema di classificazione doganale alla luce della nomenclatura combinata di cui all’Allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 2658/87, la merce “libro puzzle cartonato”, è un “prodotto misto”, la cui componente essenziale, ai sensi della regola n. 3 b) di interpretazione della Nomenclatura Combinata di cui al citato Allegato I, va individuata nel “puzzle””. Questa ordinanza risponde anche alle seguenti domande: Su cosa si fonda la classificazione doganale? La Corte di Cassazione Sez. V con ordinanza n. 9081 del…