Riforma doganale italiana: sanzioni e considerazioni su AEO

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli circolare N. 20/ 2024 fornisce chiarimenti in merito al Decreto legislativo 26 settembre 2024, N. 141 “disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.
Le coordinate temporali nelle quali si inserisce il nuovo quadro della normativa doganale italiana sono:
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- Con la Legge delega n.111 del 9.08.2023 – Delega al Governo per la riforma fiscale – il Governo è stato delegato ad emanare, anche in materia doganale, uno o più decreti legislativi;
- Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141.
Per quanto riguardo la disciplina delle sanzioni si ricorda quanto segue.
In primo luogo, bisogna rilevare il “…superamento della distinzione tra illecito penale ed amministrativo, distinzione basata nel previgente TULD unicamente sulla valutazione dell’elemento soggettivo, ovvero sulla sussistenza del dolo o meno…”.
Prevede due sole fattispecie di illecito, penale e amministrativo:
- l’omessa dichiarazione; l’articolo 78 del decreto legislativo 141 prevede che: “…1. E’ punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2…”
- l’infedele dichiarazione; l’articolo 79 del decreto legisaltivo 141 dispone che: “ 79. Contrabbando per dichiarazione infedele 1. Chiunque dichiara qualita’, quantita’, origine e valore delle merci, nonche’ ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato e’ punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.
Il nuovo impianto sanzionatorio opera la distinzione tra le predette fattispecie due utilizzando un criterio di base meramente oggettivo relativo all’ammontare dei diritti dovuti, che riprende quello dell’art.295 bis, rendendo il sistema più coerente sia con le disposizioni attualmente in vigore per i tributi interni sia con la disciplina unionale.
In questa prospettiva bisogna considerare l’articolo 96 comma 1 lettera b) per cui: “1. E’ punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, comma 2, lettere da a) a d); b) l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000...”
La particolarità da segnalare è riconducibile alla precisazione “distintamente considerati”. Tale dizione specifica che è sufficiente il superamento dei 10.000 euro per uno dei diritti di confine affinchè anche in assenza delle circostanze aggravanti, la condotta rientra tra quelle oggetto di sanzioni penali. Vale la pena aggiungere che, nell’ipotesi appena accennata, l’infrazione richiede il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria infatti “…Diversamente, al superamento della cennata soglia di punibilità, la violazione deve essere considerata, prima facie, di natura penale e gli atti dell’accertamento devono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Qualora, poi, l’Autorità Giudiziaria non ravvisi la condotta dolosa, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 96, comma 14…”
La categoria eterogenea di diritti di confine comprende i dazi, l’iva, le accise e altre imposte riscosse all’atto di importazione ed esportazione. AL riguardo, l’articolo 27 recita quanto segue: “1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia e’ tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge. 2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato. 3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale…”
Si riportano di seguito alcune ipotesi di contrabbando specifico: articolo 84 – Contrabbando di tabacchi lavorati; articolo 85 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati; articolo 86 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; articolo 88 – Circostanze aggravanti del contrabbando.
Risulta, poi, interessante l’articolo 102 sul “Rifiuto di fornire informazioni ed assistenza” il quale sanziona il rifiuto di esibire, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza con una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 10.000 euro.
Ai fini AEO le norme sopra citate impongono un’attenzione particolare nei confronti della redazione e della trasmissione di bollette doganali. Gli orientamenti AEO raccomandano da un lato l’effettuazione di controlli su tali documenti dall’altro la diffusione conoscenza della normativa tra coloro i quali devono operare con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche.
Pertanto, la conferma di un sistema sanzionatorio basato, in termini assoluti, sul mero superamento di una soglia di diritti contestati determina lo svilimento dell’aspetto soggettivo della condotta dell’operatore economico e l’equiparazione di coloro i quali possono dimostrare una diligenza qualificata nel controllo dei processi che direttamente o indirettamente impattano sull’obbligazione doganale e gli altri operatori che non hanno sviluppato all’interno della propria struttura una simile cultura del risk management.
L’elemento soggettivo acquisisce dignità sono in caso di superamento della soglia dei 10.000 euro e sub iudice