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Riforma delle accise e dogane: vicini alla partenza per un sistema Italia più integrato e moderno.

Il 26 marzo 2024 il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il comunicato stampa n.75 attraverso cui ha informato che , insieme ad altri argomenti, è stato affrontato il tema della “ Revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame preliminare)…”.

In particolare, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), la bozza del decreto legislativo, in ambito doganale, prevede:

  1. l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
  2. l’emanazione di un altro provvedimento legislativo che effettua l’aggiornamento e la riduzione delle norme contenute nel TULD;
  3. l’implementazione della telematizzazione delle procedure doganali;
  4. il potenziamento dell’attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane delI’UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale (SUDOCO);
  5. la modifica delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi;
  6. la revisione del sistema sanzionatorio doganale con specifica attenzione nei confronti del contrabbando. Tale modifica viene effettuata alla luce del principio di proporzionalità della sanzione;
  7. la riduzione ad un anno del termine per il concorso all’esame di spedizioniere doganale e la previsione della possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali;

Al riguardo si possono leggere i seguenti passaggi del comunicato stampa n.75: “…a. Revisione della disciplina doganale vigente. Per armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione Europea, si abroga il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e si aggiornano e riducono le disposizioni da esso previste. In particolare: in conformità alla disciplina dettata dal codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l’attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane delI’UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale (SUDOCO); si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi; si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando…” e ancora “…b. Spedizioniere doganale. Si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami e si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella UE, prevedendo la possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali per l’esercizio delle funzioni proprie della categoria…”.

Per quanta riguarda, invece, il settore delle accise si ricorda che la riforma prevede:

  1. l’introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
  2. l’applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise;
  3. la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

Vale la pena ricordare che, come più volte evidenziato da doganasostenibile, la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 231 del 2001 viene estesa ai reati previsti dal testo unico delle accise. Nello specifico, viene previsto in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

Infine, è importante considerare il contesto in cui si inserisce la riforma del sistema doganale e delle accise. Infatti, il primo elemento da considerare è sicuramente quello dell’armonizzazione della normativa doganale unionale che cozza con disposizioni normative ed istituti ormai anacronistici e superati. La supremazia del diritto unionale rispetto a quello nazionale impone che la sanzione sia, tra le altre cose, proporzionale rispetto all’interesse leso; ciò rende illegittime le sanzioni inutilmente afflittive o che presentano uno schema applicativo eccessivamente rigido.

L’auspicio di chi scrive è che, comunque, le attività di accertamento e controllo si possano basare su una valutazione complessiva dell’operatore economico. Infatti, l’affidabilità dello stesso, in termini di AEO, non dovrebbe essere esclusa dalla valutazione dell’autorità doganale. Ciò, infatti, non vuol dire che l’ufficio doganale si limita a valutare la presenza della suddetta autorizzazione, ma dovrebbe richiedere le evidenze che l’operatore economico effettivamente sviluppa e promuove al proprio interno attività di monitoraggio dei processi che direttamente o indirettamente hanno un impatto sulla formazione dell’obbligazione doganale. Dovrebbe essere questo lo spirito del trust and check trader oggetto di analisi delle autorità europee.

Invece per quanto riguarda le accise vale la pena ribadire quanto più volte segnalato da doganasostenibile: l’inclusione di questo tributo nell’ambito del decreto legislativo 231/2001 rappresenta un importante passaggio verso la sua inclusione in un sistema di compliance aziendale.  Infatti, l’accisa ha un modulo tributario legato al ciclo produttivo e pertanto ben si adegua ad un approccio di risk management e risk assessment. Il MOG (modello organizzazione e gestione) deve, pertanto, essere capace di adeguarsi alle peculiarità dei prodotti energetici o alle fonti da cui ricavare elettricità: biocarburanti, biogas, carburanti sintetici (e-fuels), idrogeno, carburanti sintetici prodotti da rifiuti plastici, ecc; senza, ovviamente, dimenticare, il ruolo che l’accisa può e deve giocare nel progetto europeo di promozione dell’economia circolare.