accise e imposte di consumo,  circular economy,  compliance e AEO,  energie rinnovabili

Le accise tra MOG, compliance e tassazione ambientale

La promozione di prodotti energetici con basso impatto ambientale, da fonti rinnovabili o prodotti a partire da processi di economia circolare oppure l’idrogeno, impone di considerare una serie di problematiche legate alle sanzioni, responsabilità della persona giuridica per reati e alla compliance aziendale.

 

Per tale ragione, è opportuno seguire gli sviluppi normativi della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), la quale, al secondo comma dell’articolo 20 “ Principi  e  criteri  direttivi  per   la   revisione   del   sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale…”  prevede che: “…Per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui  consumi  previste dal testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.504, il Governo osserva  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi specifici: ….e) l’integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231, con  i  reati  previsti  dal   predetto   testo   unico,   prevedendo l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate  e dissuasive….”. Tale disposizione, in altri termini, introduce, come reati presupposto, le fattispecie disciplinate dal TUA (Testo unico delle accise contenuto dal Decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995).

In questa prospettiva, il MOG (modello operativo e gestione) delle società, a secondo delle attività economiche, potrà coprire le seguenti aree di rischio:

  • “…Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici…”;
  • “…Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche…”;
  • “…Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche…”;
  • “…Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche…”;
  • “…Circostanze aggravanti…”;
  • “…Alterazione di congegni, impronte e contrassegni…”;
  • “…Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa…”;
  • “…Irregolarita’ nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa…”;
  • “…Irregolarita’ nella circolazione…”;
  • “…Inosservanza di prescrizioni e regolamenti…”.

D’altronde, l’articolo 51 TUA già recita: “… Nei reati previsti dal presente capo, l’esercente o il vettore e’ obbligato al pagamento di una somma pari all’ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi e’ persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita’, direzione o vigilanza e risulti insolvibile…”.

Per terminare, la ricognizione delle sanzioni in materia di accise e imposte di consumo sull’energia elettrica ( e altri beni) è interessante ricordare l’articolo 59 del Decreto 504/1995 per cui: “…1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa o che si e’ tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all’articolo 53 che:

  1. a) attivano l’officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
  2. b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nonche’ i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;
  3. c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all’articolo 55, comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell’articolo 58, commi 3 e 4;
  4. d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all’articolo 53, comma 4;
  5. e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l’immediato ingresso ai funzionari dell’amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l’esercizio

delle attribuzioni previste dall’art. 58.

  1. E’ punito con la sanzione di cui al comma 1 l’utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell’amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all’articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l’energia ammessa all’esenzione ad usi soggetti ad imposta.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l’energia elettrica al regolare accertamento dell’imposta.
  3. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell’imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.
  4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ((da 500 euro a 3.000 euro.))…”.

 

 

Inoltre, vale la pena segnalare che una corretta gestione delle accise è rilevante anche ai fini AEO poiché:

  • nel questionario di autovalutazione al quesito 1.2.4 è richiesto di “…Fornire una stima dell’importo corrisposto in ciascuno degli ultimi tre anni per i seguenti punti:  Dazio doganale; Accisa; IVA sulle importazioni . Se si tratta di una nuova impresa in attività da meno di tre anni, fornire informazioni dettagliate a partire dal periodo di attività. Nel caso di un’impresa totalmente nuova, indicare N/A, non applicabile… ”;
  • le accise possono rappresentare dei diritti di confine rilevanti ai fini del superamento della quota dei 10 mila euro per la punibilità del reato di contrabbando; infatti, secondo l’articolo 2 del TUA “…l’obbligazione tributaria sorge al momento della….importazione di prodotti sottoposti ad accisa….”;
  • nelle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 emanate da Confindustria dove viene ricordato che: “…Ai sensi dell’art. 34 del TULD, i diritti doganali consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in  importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.”
  • Ha rilevanza ai fini della valutazione dell’osservanza della normativa fiscale e doganale indicata nell’articolo 39 CDU (codice doganale dell’Unione europea ex regolamento 952/2013) e degli orientamenti AEO TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 dell’11 marzo 2016.

Infine, vale la pena ricordare che l’accisa e le imposte di consumo sono imposte fortemente legate al processo produttivo per cui, per il rispetto dei nuovi principi di tassazione ambientale, è importante un’analisi puntuale dei prodotti energetici immessi in consumo