accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Le accise, la fiscalità ambientale e lo sviluppo sostenibile: un aggiornamento al 2023

La Corte di Cassazione continua ad esplorare il rapporto tra le accise e la fiscalità ambientale.  Si tratta di un tema di fortissimo interesse per:

  1. generazione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, moto ondoso);
  2. biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, ecc);
  3. carburanti sintetici (e-fuels);
  4. si spera, idrogeno verde.

Si ricordano le seguenti sentenze che forniscono suggerimenti alla seguente domanda: come il legislatore può aiutare lo sviluppo sostenibile attraverso le accise e la fiscalità ambientale?

  • sentenza della Corte di Cassazione Sezione V del 01 settembre 2023, n. 25589 secondo cui: nel contesto della direttiva 2006/96/CE, il principio generale in virtù del quale il prodotto energetico adoperato in un processo di generazione di energia elettrica andava esente d’accise, poteva essere soggetto a delle deroghe stabilite dal legislatore nazionale. In particolare, la tassazione del prodotto energetico destinato alla produzione di energia elettrica era giustificata dalla capacità di rilasciare CO2 nel processo di generazione; in Italia, l’assoggettamento a tassazione è avvenuto con la legge 448/1998. Quindi, ragioni di politica ambientale, nel rispetto del diritto dell’UE, possono determinare l’assoggettamento a tassazione di prodotti energetici.
  • Le accise sono tributi armonizzati e le loro disposizioni, qualora previste da disposizioni self-executing, si applicano direttamente negli ordinamenti giuridici degli stati membri a prescindere dalla mancanza dell’atto di adozione. Si legge nella sentenza in commento: “… Stati membri possano esentare dalla tassazione determinati prodotti dotati di un basso valore inquinante, come l’elettricità generata dalla biomassa o da altri prodotti ricavati dalla biomassa come anche ogni da ogni tipo di fonte rinnovabile e, in modo speculare, lascia impregiudicato il diritto degli stati membri a tassare con aliquote più pesanti prodotti energetici considerati inquinanti. Inoltre, le agevolazioni fiscali in parola possono essere autorizzate a condizione che lo stato membro abbia predisposto idonee misure volte a garantire l’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e al contempo evitare frodi, evasioni, abusi…”;
  • Un tributo “…persegue finalità ambientale soltanto qualora sia concepito con riguardo alla materia imponibile o all’aliquota in modo da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare prodotti nocivi per l’ambiente o da incoraggiare l’uso di altri prodotti non nocivi per l’ambiente…”.

Quanto affermato trova conferma nella sentenza della Corte giustizia Unione Europea, Sezione V, del  22 giugno 2023, n. 833/21   per cui:

  • L’esenzione dalla tassazione i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità, e ciò al fine di evitare la doppia tassazione dell’elettricità (Corte di Giustizia dell’UE sentenza del 9 marzo 2023, R.P., C-571/21) salvo motivi di natura ambientale.
  • Le accise con finalità ambientali “…devono essere applicate per finalità specifiche e, dall’altra, esse devono essere conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, nonché del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta…”. Nell’ambito delle “finalità specifiche” rientra il progetto legislativo di influenzare il comportamento dei consumatori

Infine, nella relazione tecnica sulla delega al governo per la riforma fiscale si legge in merito alle accise: “…L’articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi che il Governo dovrà osservare nell’adozione dei decreti attuativi della delega e che sono i seguenti: – rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti dalle biomasse o da altre risorse rinnovabili; – promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale a consumatori finali ai fini del riconoscimento dell’accisa agevolata o esente; – rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli maggiormente compatibili con l’ambiente; – procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente…”.