accise e imposte di consumo,  energie rinnovabili

Comunità energetiche rinnovabili: le trattenute per il facilitatore non sono corrispettivi: no iva, no imposte sui redditi

Le somme  trattenute dal facilitatore[1] sugli importi erogati dal GSE agli associati, per la copertura delle maggiori spese di gestione sostenute per lo svolgimento dell’attività istituzionale non rivestano la natura di corrispettivi quindi, non sono qualificabili come ricavi derivanti da attività commerciale; è questa la conclusione dell’Agenzia delle entrate con risposta n.22/2026.

Infatti, tali trattenute servono a coprire costi generali di gestione e di garantire l’equilibrio economico-finanziario del facilitatore.

Cosa sono le CER?

Il quadro normativo delle CER si basa sull’articolo 31, del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che “…I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

  1. a) l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
  2. b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  3. c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
  4. d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera
  5. b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)…”.

 

Qual è la posizione dell’UE sulle CER?

Per fornire un quadro delle sfide delle CER si ricorda che la Corte dei Conti dell’Unione europea ha pubblicato la relazione speciale n.10/2026 sulle “Comunità energetiche, Un potenziale ancora da sfruttare”.

L’analisi dell’ECA (European Court of auditors) parte dall’obiettivo dell’Ue della neutralità energetica entro il 2050 attraverso il ruolo fondamentale svolto dalle energie rinnovabili. In questo contesto si inseriscono le comunità energetiche le quali  sono soggetti giuridici attraverso i quali i cittadini, le piccole imprese e le autorità locali possono produrre, gestire, condividere e consumare la propria energia

Il fondamento giuridico delle comunità energetiche rinnovabili è rappresentato da: la direttiva (UE) 2018/2001 sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Renewable Energy Directive – RED II), ladirettiva (UE) 2019/944 relativa al mercato interno dell’energia elettrica (Internal Market for Electricity Directive – IMED).

La Corte dei Conti ha elaborato le seguenti raccomandazioni:

  • Chiarire come accedere alla produzione, condivisione e vendita di energia rinnovabile negli appartamenti

La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e migliori pratiche sulle forme giuridiche per coinvolgere i proprietari di appartamenti, direttamente o tramite associazioni di proprietari, nella produzione, condivisione e vendita di energia rinnovabile.

  • Definire obiettivi SMART per le comunità energetiche e includerli nei piani nazionali per l’energia e il clima

La Commissione dovrebbe, sulla base di un’adeguata giustificazione, definire obiettivi SMART relativi ai benefici attesi dalle comunità energetiche, come il numero di cittadini coinvolti o la capacità di produzione di energia rinnovabile delle comunità energetiche.  Nella rifusione del regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, la Commissione dovrebbe considerare di rendere obbligatorio che i piani nazionali per l’energia e il clima includano obiettivi per le comunità energetiche che siano in linea con le corrispondenti strategie e piani d’azione dell’UE.

  • Migliorare la registrazione e il monitoraggio delle comunità energetiche

La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti migliorati diretti agli Stati membri su come registrare e monitorare le comunità energetiche.

  • Riferire in merito agli ostacoli esistenti e al potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica italiano e il ministero dell’Energia rumeno dovrebbero eseguire una valutazione e riferire in merito agli ostacoli esistenti e al potenziale di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

  • Promuovere il ruolo dei cittadini e delle famiglie vulnerabili

La Commissione dovrebbe aggiornare e diffondere orientamenti su come coinvolgere le famiglie vulnerabili nelle comunità energetiche e incentivare le comunità energetiche a farlo. Il ministero del Clima e dell’ambiente polacco, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica italiano e il ministero dell’Energia rumeno dovrebbero elaborare disposizioni che promuovano il ruolo dei cittadini nelle comunità energetiche.

  • Sostenere lo stoccaggio di energia

Nel futuro pacchetto sull’energia dei cittadini, la Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a incentivare le comunità energetiche a sviluppare soluzioni per lo stoccaggio di energia. Il ministero del Clima e della Crescita verde dei Paesi Bassi e il ministero del Clima e dell’Ambiente della Polonia dovrebbero fornire incentivi alle comunità energetiche affinché sviluppino lo stoccaggio di energia (da solo o in combinazione con la produzione di energia rinnovabile) o altri servizi di flessibilità, per contribuire a ridurre la congestione della rete.

In termini generali, la Corte dei Conti sottolinea le ambiguità interpretative legate alla definizione di comunità energetica e soprattutto evidenzia come l’obiettivo della Commissione sia “carente in termini di pertinenza, misurabilità e sostegno nazionale”.

Per quanto riguarda la situazione italiana si rimanda ai seguenti link:

 

Autoconsumo diffuso e comunità energetiche rinnovabili

Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Corte Costituzionale

MASE bozza decreto comunità energetiche rinnovabili, definizioni e aspetti fiscali: un’analisi

 Comunità energetiche rinnovabili, terzo settore e aspetti fiscali

Comunità energetiche rinnovabili ed accise: un breve inquadramento

Comunicato GSE su Comunità energetiche rinnovabili. Un inquadramento delle CER e degli oneri di sistema

Comunità energetiche rinnovabili e dottrina fiscale: alcune considerazioni programmatiche

Comunità energetiche rinnovabili ed accise: un breve inquadramento

[1] Il facilitatore si occupa di attività di consulenza in materia di energia sostenibile ed allo stesso tempo di accompagnamento e supporto per la creazione delle Cer. Queste ultime a loro volta consistono in aggregazioni, comunità di famiglie, enti, imprese e via discorrendo, che decidono di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili, beneficiando di meccanismi incentivanti e contribuendo alla diffusione di energia pulita.