Autoconsumo diffuso e comunità energetiche rinnovabili
Il TIAD (Testo integrato autoconsumo diffuso) emanato da ARERA, in merito all’ipotesi di “comunità energetiche rinnovabili”(CER) individua le condizioni che devono ricorrere contemporaneamente e cioè:
- a) i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
- b) l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche;
- c) la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- d) la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
- e) i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- f) l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile.
Vale la pena aggiungere che Il servizio per l’autoconsumo diffuso è erogato dal GSE ai referenti delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso ed è incompatibile con il regime di scambio sul posto.