Comunità energetiche rinnovabili e dottrina fiscale: alcune considerazioni programmatiche
Il presente intervento mira a condividere e commentare lo studio di G. Boletto “Sviluppo sostenibile e sistema tributario: prime riflessioni a partire dalle comunità energetiche rinnovabili (CER)” rivista di dottrina fiscale n. 1/2023 – issn 2974-6280; non ha, quindi, come finalità la divulgazione di “come si fa per” ma propone e sottolinea alcune riflessioni utili per effettuare delle riflessioni, le quali, poi, eventualmente potrebbero avere dei risvolti pratici.
In primo luogo, vi sono delle considerazioni in merito alla modalità di costituzione della CER. In particolare, secondo la suddetta autrice, per la costituzione della CER, le forme giuridiche solidaristiche dell’associazione e della cooperativa. attraggono l’interesse degli operatori; in effetti, ambedue le fattispecie sono o possono essere qualificate, sia pure in modo diverso, dall’obiettivo di “…fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari…”. Ed ancora, la Professoressa Boletto segnala che “…la struttura associativa è indicata a piccole realtà di aggregazione, la struttura cooperativa è più indicata quando si tratti di operare più ad ampio raggio, specialmente sotto forma di “cooperativa di comunità”…”. Bisogna, però, specificare che: a) l’associazione non può avere finalità commerciali e non è soggetto IRES e IVA mentre la cooperativa può avere la natura di società commerciale. Al riguardo, vale la pena ricordare che sensi dell’art. 119, comma 16 bis, d. l. 34/2020, “L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali … non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”. E’ interessante leggere tali considerazioni alla luce dello Studio n.38/2024 del Notariato
Vi sono, poi, gli aspetti e le considerazioni di natura fiscale.
Secondo Sviluppo sostenibile e sistema tributario: prime riflessioni a partire dalle comunità energetiche rinnovabili (CER)” le CER sono enti dell’economia sociale e pertanto:
- le categorie tradizionali della commercialità/non commercialità non sono adeguate ad apprezzare e valorizzare la sostanza di strutture organizzative riconducibili alle comunità energetiche, che sono a tutti gli effetti enti dell’economia sociale e modelli di business funzionali allo sviluppo sostenibile.
- gli enti dell’economia sociale sono altra cosa dalle imprese socialmente responsabili, e, più in generale, dal fenomeno della gestione “sostenibile” dell’impresa
E’ veramente molto interessante la conclusione finale dello studio in commeto per cui il sistema fiscale “…dovrebbe prendere in considerazione gli enti dell’economia sociale come fenomeno diverso dall’impresa privata…in modo da operare un giusto bilanciamento tra art. 81 Cost e art. 53 Cost.; non tanto, cioè, per “adeguare” le regole di misurazione della capacità contributiva ai nuovi scopi di interesse generale (in questo caso il bilanciamento sarebbe tra l’art. 53 Cost e l’art. 41 Cost.), quanto piuttosto per tenere in debita considerazione la parte di spesa pubblica che essi riescono a coprire indirettamente (facendosi carico di un obiettivo pubblico), senza necessità di pagare tributi…”. Infatti, le CER sono comunità di utenti (riconducibili all’art. 43 Cost.), che si fanno carico dei problemi della comunità (da un punto di vista ambientale, sociale ed economico), che hanno determinate caratteristiche strutturali ed uno scopo non egoistico/lucrativo (not for profit).
In altre parole, il lavoro “Sviluppo sostenibile e sistema tributario: prime riflessioni a partire dalle comunità energetiche rinnovabili (CER)” contiene interessanti spunti per indagare sulla natura delle CER e sugli aspetti fiscali come le considerazioni sulle accise.