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Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con sentenza n. 48/2023 del 9 febbraio 2023 si è espressa in materia di CER e incentivi regionali per realizzarle.

In primo luogo ha rilevato che:

  • le comunità di energia rinnovabile (CER) trovano specifica disciplina nell’art. 22 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione). In particolare, definisce le CER come un «soggetto giuridico: “… a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari»…”;
  • suddetta direttiva è stata recepita dal d.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina le CER e i consumatori di energie rinnovabili che agiscono collettivamente, «dettando in tal senso i principi fondamentali della materia anche in ossequio ad un’esigenza di uniformità di regolamentazione sul territorio»;
  • le questioni di illegittimità costituzionale sollevate sono riconducibili al tema della competenza concorrente (Stato-Regioni) sulla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione;

Per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale nella parte in cui stabilisce “…i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro…” poiché tali risulterebbero invece specificamente definiti dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021…”.