accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Comunità energetiche rinnovabili ed accise: un breve inquadramento

Le configurazioni di officine elettriche classificabili come comunità energetiche rinnovabili necessitano di un inquadramento nell’ambito della normativa europea e poi in quello delle accise.

In primo luogo, vale la pena ricordare la direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023 “che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio” la quale prevede:

  • Al considerando 42 “…Gli impianti di autoconsumo, compresi quelli degli autoconsumatori collettivi come le comunità locali di energia, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile. L’installazione di apparecchiature per l’energia solare con una capacità inferiore a 100 kW, compresi gli impianti degli autoconsumatori di energia rinnovabile, non rischia di avere effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla rete e non suscita preoccupazioni in materia di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti non necessitano generalmente di un’espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. In considerazione degli effetti positivi immediati di tali impianti per i consumatori e dell’impatto ambientale limitato che ne può derivare, è opportuno snellire ulteriormente la relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni, a condizione che essi non superino la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione, introducendo il concetto di silenzio-assenso amministrativo nelle pertinenti procedure di rilascio delle autorizzazioni, al fine di promuovere e accelerare la loro installazione e trarne benefici a breve termine. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una soglia inferiore a 100 kW sulla base dei loro vincoli interni, a condizione che tale soglia rimanga superiore a 10,8 kW…”;
  • Al considerando 58: “…Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile a partecipare a tali mercati dell’energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio attraverso batterie e veicoli elettrici…”;

Tale direttiva,  insieme a quanto segnalato, prevede altre norme che modificano la Renewable Energy Directive II e cioè la direttiva 2018/2001/UE che ha originato il decreto legislativo n. 199/2021 recante “Attuazione della Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

Per quanto riguarda, invece, il sistema di tassazione dell’energia elettrica, è importante segnalare la centralità dell’imposta di consumo il cui modulo fiscale gioca un ruolo centrale nella promozione delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare, l’articolo 15 comma 1 lettera b) della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici  e dell’elettricità per cui: “…1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:…. b) all’elettricità:  — di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica, — di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici, — generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa, — generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate, — generata da celle a combustibile;…”.

Nonostante tale favore normativo garantito dal legislatore unionale, per quanto riguarda la normativa attualmente vigente in Italia in materia di accise bisogna segnalare che:

  • Ai sensi dell’articolo 52 TUA  “… L’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa,…. al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio…”. Con riferimento, poi, alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la suddetta norma al secondo comma prevede che “…2. Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;…”. Si tratta dell’unica eccezione al principio generale della tassazione per consumo dell’energia elettrica autoprodotta ed è basata su un criterio dimensionale dell’officina elettrica. L’unica eccezione prevista a tale regola generale è indicata nel terzo comma lettera b) per cui “…E’ esente dall’accisa l’energia elettrica:… b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;…”. Inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l’art. 1, comma 911) che “…L’articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”…”.
  • La nota 130439 del 13 dicembre 2013 dell’Agenzia delle dogane e monopoli su “…Trattamento tributario riservato all’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile – Definizione di autoproduzione – Diritti di licenza…”stabilisce che:
  1. Ai fini dell’applicazione dell’ultimo comma sopra commentato bisogna considerare i seguenti requisiti: “…a) energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili; b) potenza degli impianti superiore a 20 kW; c) energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione; d) consumi effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Ai fini dell’ammissione al beneficio, tali condizioni devono tutte sussistere…”.
  2. “…per “autoproduzione” si intende – in contrapposizione a “produzione” – quell’attività di generazione di energia elettrica (di per sé attività di natura industriale e, quindi, di “impresa”) svolta da un soggetto che esercita una officina di produzione di energia elettrica non come attività economica a sé stante, ma in quanto funzionale ad altra attività del medesimo soggetto (ossia, per uso proprio)….”.
  3. “…Ferma restando la identità tra autoproduttore e autoconsumatore, non sussiste il vincolo della unicità tra luogo di autoproduzione e luogo di autoconsumo…”.

In altre parole, secondo il report “Guida alla generazione distribuita“ versione 1.3 di FIRE maggio 2023, “…Non rientrano nell’esenzione, invece, le cessioni dell’energia elettrica a terzi consumatori finali, sebbene legati al produttore sulla base di liberi rapporti associativi o per l’appartenenza al medesimo gruppo societario…”pagina n.41.

Alla luce delle considerazioni svolte e delle alte funzioni sociali, ambientali e di economia circolare, sarebbe interessante che la tassazione dell’energia elettrica nell’ambito delle configurazioni CER (comunità energetiche rinnovabili) potesse essere considerata ai sensi della legge di delega fiscale.

In particolare, in materia di accise, la legge di delega fiscale impone al governo di varare delle riforme sulla base delle seguenti linee guida:

“…a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili…”. Ciò dimostra in modo diretto come l’accisa/imposta di consumo costituisca un’imposta indiretta, a formazione progressiva, monofase, parzialmente armonizzata e basata sul ciclo produttivo con cui avviene la fabbricazione del prodotto energetico sottoposto a tassazione e sulla capacità di produrre inquinamento sia nella fase di produzione sia in quella di consumo (combustione o carburazione);

“…promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata o dell’esenzione dall’accisa…”;

“…c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente…”;

“…rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente; d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente…”;

 

La delega fiscale nell’ambito delle accise rappresenta un’interessante occasione di riforma del sistema delle accise in una prospettiva di tutela ambientale e promozione sociale poiché tali imposte, di natura amministrativa e monofase, sono direttamente connesse con i cicli produttivi.

Anche in questa occasione, sottolineamo, l’auspicio che l’accisa possa divenire un’imposta indiretta capace di rappresentare il cardine di processi di economia circolare a basso impatto ambientale e ad alto coinvolgimento delle comunità locali dove avviene, ad esempio, la produzione o meglio la trasformazione di rifiuti, sottoprodotti e materie prime secondarie.