Comunicato GSE su Comunità energetiche rinnovabili. Un inquadramento delle CER e degli oneri di sistema
Il GSE nel proprio comunicato del 23 febbraio 2023 ha informato che: “…Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative relative al decreto CER entrato in vigore il 24 gennaio scorso…”.
Sempre il medesimo soggetto ha sottolineato il proprio impegno nel supportare e promuovere la costituzione di comunità energetiche rinnovabili; infatti ha affermato che : “…partirà con una serie di attività di comunicazione, promozione e assistenza per facilitare gli operatori nella comprensione del meccanismo e informare cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore di tutte le opportunità legate alla nuova misura….”e “…Oltre all’attivazione di webinar tematici, saranno potenziati i canali di supporto e assistenza, con l’attivazione di uno sportello virtuale per un’interlocuzione diretta tra gli utenti e i tecnici del GSE e con la creazione di un canale telefonico dedicato alle tematiche legate alle CER…”
E’ molto interessante, poi, un altro aspetto e cioè il GSE pubblicherà “…un nuovo strumento attraverso il quale sarà possibile simulare la costituzione di una comunità energetica rinnovabile o un gruppo di autoconsumo e calcolare, oltre a costi e benefici economici, anche l’investimento iniziale e i tempi di ritorno…”.
Infine, vale la pena ricorda che il medesimo comunicato esordisce con quanto segue in merito a incentivi, PNRR: “…Disciplinati l’accesso a tariffe incentivanti, contributi PNRR e modalità di raccordo con il regime transitorio. L’otto aprile saranno aperti i portali per presentare le domande di ammissione agli incentivi…”.
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Il comunicato del GSE offre la possibilità di riprendere ed approfondire alcune tematiche connesse.
In primo luogo, è importante ricordare le seguenti considerazioni in materia di comunità energetiche rinnovabili.
L’articolo 31 del decreto legislativo 199 dell’8 novembre 2021 stabilisce delle nozioni fondamentali in materia di comunità energetiche rinnovabili.
La norma in esame, definendo le “Comunità energetiche rinnovabili” stabilisce che: “…1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, ((associazioni)) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)….”. Nel secondo comma della medesima norma vengono stabilite le condizioni che devono essere rispettate dalle comunità energetiche rinnovabili e cioè: “….a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
b) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 8, e alle restituzioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità…”.
Il quadro viene poi ulteriormente confermato ed arricchito dalla delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, («Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile») per cui le «Comunità di energia rinnovabile» devono essere qualificate come soggetti giuridici che si basano sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomi ed effettivamente controllati da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalle comunità, la cui finalità principale «…è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali nelle quali operano, piuttosto che profitti finanziari...».
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In secondo luogo vale la pena segnalare agli operatori che l’energia prelevata dalla rete pubblica richiede il pagamento degli oneri generali di sistema. Cosa sono gli oneri generali di sistema? Sono dei corrispettivi addebitati al consumatore finale in bolletta. In particolare, si hanno le seguenti tipologie di oneri generali di sistema:
- Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS.
- Rimanenti oneri generali ARIM. Ognuno di questi due elementi consta di una serie di componenti.
Vi sono, inoltre, le seguenti ulteriori componenti perequative:
· UC3: serve a coprire gli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh;
· UC6: nasce per coprire i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio
La natura giuridica dei suddetti corrispettivi è di corrispettivo parafiscale e non può essere ricondotta al modulo tributario delle imposte indirette di consumo e produzione.
In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ( sezione IX) nella sentenza C-189/15 del 18 gennaio 2017 ha affermato che, sebbene sia necessario un approfondimento da parte del giudice italiano, gli OGSE sono tributi indiretti e sono riconducibili alla fattispecie delle accise e imposte di consumo. Ha specificato che “…si deve tuttavia ricordare che la qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (v. sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 107, e del 24 giugno 2010, P. Ferrero e C. e General Beverage Europe, C‑338/08 e C‑339/08, EU:C:2010:364, punto 25)…”ed ancora: “…la circostanza che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico non siano versati al bilancio generale nazionale bensì, come fatto presente dal governo italiano, siano trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di essere destinati a determinate categorie di operatori per utilizzi specifici, non può, di per sé, escludere che gli stessi rientrino nell’ambito del settore della fiscalità (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2010, CIBA, C‑96/08, EU:C:2010:185, punto 23)…”. Parimenti la medesima pronuncia rileva che “…diritti del genere si ripercuotono tipicamente sul consumatore finale del bene o del servizio fornito venendo inclusi nell’importo indicato nella fattura indirizzata a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Belgio, C‑163/14, EU:C:2016:4, punto 39)…”.
Vale la pena ricordare che la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28992 de 5 ottobre 2022 ha sottolineato che: “…La Corte Costituzionale, proprio al fine di qualificare come tributarie le entrate erariali, ha più volte affermato che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate (sulla irrilevanza del nomen iuris vedi sentenze n, 58/2015, n. 141/2009, n. 334/2006, n. 73/2005), occorre che siano presenti le caratteristiche della doverosità della prestazione nonché il collegamento di questa alla pubblica spesa, il tutto con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (artt. 3 e 53 Cost.), oltre che, naturalmente, rispettoso della necessaria previsione di una fonte legale della relativa obbligazione (art. 23 Cost.)…”.
Si dovrà aspettare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 35282/2023 del 18 dicembre 2023 per:
· Arrivare alla conclusione che gli oneri generali di sistema non hanno natura fiscale;
· Effettuare un’ulteriore ricognizione della natura degli oneri generali di sistema per affermare, essenzialmente rilevando, tra l’altro, che “…I giudici amministrativi, tra l’altro, hanno riconosciuto la natura parafiscale degli “OGdS” e stabilito la responsabilità per il loro pagamento esclusivamente in capo ai clienti finali, il cui eventuale inadempimento non può essere fatto gravare sui venditori (v. Cons. St., VI, sent. n. 2182/2016; sentenze TAR Lombardia, sede di Milano, nn. 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017). Il Consiglio di Stato, in particolare, con le sentenze n. 5619/2017 e n. 5620/2017, ha sottolineato come nessuna norma attribuisce all’Authority la potestà di traslare in capo ai venditori l’obbligazione gravante sui clienti finali, con conseguente illegittimità della deliberazione impugnata sia per «l’imposizione ai “traders…” contravvenendo[1] alle conclusioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea
[1] Sempre nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione si legge: “…Le decisioni richiamano la sentenza del 18 gennaio 2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-189/2015… con la quale si statuisce che «i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico costituiscono imposte indirette, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96». 13. La sentenza del Giudice dell’Unione Europea, tuttavia, solo apparentemente fornisce risposta sulla natura giuridica degli “OGdS” in quanto demanda al giudice nazionale il compimento di plurime verifiche (in riferimento all’obbligatorietà del versamento alla CSEA), sul rilievo che «spetta tuttavia al giudice del rinvio confermare la sussistenza di un siffatto obbligo e parimenti quella del controllo del rispetto di quest’ultimo da parte delle autorità competenti.». Inoltre, in merito alla raggiunta conclusione circa la natura d’imposta indiretta degli “OGdS”, fa «riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa» e – ancor più chiaramente – afferma che «spetta al giudice del rinvio verificare se i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico soddisfino le menzionate condizioni». Il decisum è esplicitamente limitato alla nozione eurounitaria di imposta indiretta e, in realtà, la Corte di Giustizia non ha affatto statuito che, nell’ordinamento italiano, gli oneri generali di sistema devono rientrare nel novero delle imposte (e, dunque, che hanno natura fiscale), ma piuttosto ha inteso equiparare gli “OGdS” ad «indirect taxes» ai soli ed esclusivi fini ell’applicazione della Direttiva 2003/96/CE…”.