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MASE bozza decreto comunità energetiche rinnovabili, definizioni e aspetti fiscali: un’analisi

La bozza del decreto MASE sulle “…modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile…” contiene una serie interessante di definizioni relative all’impianto di produzione di energia elettrica.

In particolare ricorda che

  1. a) “Impianto alimentato da fonti rinnovabili” si deve intendere l’ “….insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
  2. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
  3. I gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi…”.
  4. b) “Potenza nominale di un impianto” è costituita dalla “…somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034…”.
  5. c) “Data di entrata in esercizio di un impianto” è rappresentata dalla data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10 (nel seguito: GAUDÌ);
  6. d) “Data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”: data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

In merito alle tipologie/consigurazioni di impianto (officina elettrica), la bozza di decreto specifica quanto segue:

  1. f) “Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” che sono i sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  2. g) “Comunità energetiche rinnovabili” (CER) si intendono i sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021 il quale al primo comma stabilisce quanto segue: “… I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunita’ energetiche rinnovabili, purche’ siano rispettati i seguenti requisiti:
  3. a) l’obiettivo principale della comunita’ e’ quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita’ ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunita’ e non quello di realizzare profitti finanziari;
  4. b) la comunita’ e’ un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorita’ locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonche’ le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
  5. c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunita’ di energia rinnovabile non puo’ costituire l’attivita’ commerciale e industriale principale;
  6. d) la partecipazione alle comunita’ energetiche rinnovabili e’ aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo e’ detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b)…”.

In merito ai criteri e principi generali che regolano le CER, si ricorda che la Corte Costituzionale con sentenza n. 48/2023 del 9 febbraio 2023 ha rilevato che:

  • le comunità di energia rinnovabile (CER) trovano specifica disciplina nell’art. 22 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione). In particolare, definisce le CER come un «soggetto giuridico: “… a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari»…”;
  • suddetta direttiva è stata recepita dal d.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina le CER e i consumatori di energie rinnovabili che agiscono collettivamente, «dettando in tal senso i principi fondamentali della materia anche in ossequio ad un’esigenza di uniformità di regolamentazione sul territorio»;
  • le questioni di illegittimità costituzionale sollevate sono riconducibili al tema della competenza concorrente (Stato-Regioni) sulla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione;

Per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale nella parte in cui stabilisce “…i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro…” poiché tali risulterebbero invece specificamente definiti dall’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 199 del 2021…”.

Il TIAD (Testo integrato autoconsumo diffuso) emanato da ARERA, in merito all’ipotesi di  “comunità energetiche rinnovabili”(CER) individua le condizioni che devono ricorrere contemporaneamente e cioè:

  1. i soggetti facenti parte della configurazione sono clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato;
  2. l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche;
  3. la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
  4. la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
  5. i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
  6. l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile.

 

  1. h) “Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER”: una delle configurazioni sopra indicate , che adoperano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili;

Infine, la bozza di decreto sulle comunità energetiche rinnovabili sottolinea come il “potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili” rappresenti l’intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte a ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l’energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell’ARERA.

***ASPETTI FISCALI CER***

Dal punto fiscale, si ricorda la risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 – Comunità energetiche rinnovabili”con cui viene rilavato che:

  • l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico o antisismici (cd. Superbonus); ancora: “…Il Superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022…”.  In caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.
  • L’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica a partire dalla quota di spesa a partire di 20 Kw fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
  • L’energia viene remunerata attraverso la tariffa incentivante (“tariffa premio” sulla quota di energia condivisa prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili – di potenza non superiore a 200 kW inseriti nell’autoconsumo collettivo o in comunità energetica, per 20 anni. Tale tariffa è finalizzata ad incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni- cioè gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica- e non la cessione di energia, al fine di ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata).
  • L’energia non autoconsumata può essere ceduta al GSE S.p.A che si occupa di venderla attraverso lo schema contrattuale del “ritiro dedicato”. I corrispettivi relativi al ritiro dedicato sono
    corrisposti al “referente” delle configurazioni sperimentali vale a dire al soggetto
    demandato congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all’interno
    della autoconsumo collettivo o della comunità energetica, alla gestione tecnica ed
    amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e alla sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici.

Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia delle entrate, in merito ai corrispettivi percepiti dal GSE ha precisato che al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:

– la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale;

– le componenti tariffarie restituite (“contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”) non assumono rilevanza fiscale;

– il corrispettivo per la vendita dell’energia, sia fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i) del citato TUIR