compliance e AEO

Compliance doganale, decreto legislativo 231/2001 e tutela dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta dei prodotti agroalimentari.

Il settore agroalimentare rappresenta un pilastro fondamentale del sistema produttivo italiano che viene tutelato anche rispetto alle operazioni legate al commercio internazionale (import ed export).

Richiede, di conseguenza, che gli operatori o i loro rappresentati abbiano un’adeguata conoscenza di:

  • Normativa doganale (classificazione, valore, origine preferenziale e non preferenziale);
  • Pianificazione doganale (regimi speciali);
  • Compliance doganale (AEO e MOG come previsto dal decreto legislativo 231/2001).

Analizziamo ora alcuni aspetti della legislazione anche doganale della tutela dei segni di indicazione geografica e denominazione protetta dei prodotti agroalimentari. In primo luogo,  è necessario partire dall’articolo 517 quater del codice penale che norma la “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari” stabilendo:

  • Nel primo comma che ““Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”
  • Nel secondo comma “Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata”.
  • I delitti previsti […] sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali”.

Tale norma rientra nel novero dei reati presupposto previsti dal decreto legislativo n.231/2001 e quindi rappresenta uno dei potenziali parametri rispetto ai quali misurare la capacità dell’ “ente” di prevenire la violazione di illeciti da parte di soggetti che ricoprendo posizioni apicali abbiano agito nell’interesse e a vantaggio del primo. In questa prospettiva, il criterio dell’interesse dell’ente rappresenta una valutazione teleologica del reato apprezzabile ex ante e cioè nel momento della commissione del fatto ed ha natura soggettivo mentre l’elemento del vantaggio dell’ente  ha oggettiva come valutazione ex post sulla base degli effetti concreti del reato (ex multis si ricorda la sentenza 22586 del 17 aprile 2024).  I controlli effettivi, l’attività di monitoraggio e la formazione continua costituiscono importanti strumenti che consentono all’ente di evitare responsabilità da colpa d’organizzazione e di realizzare un modello di organizzazione e gestione capace di prevenire violazioni all’articolo 517 quater del codice penale.

La compliance prevista dal decreto legislativo 231/2001 costituisce un importante pilastro dell’autorizzazione doganale AEO che, come noto, è l’unica decisione che definisce il possessore come un soggetto affidabile e viene rilasciata al termine di un procedimento amministrativo basato su un audit dei processi direttamente o indirettamente collegati all’adempimento puntuale dell’obbligazione doganale.

La natura giuridica dell’AEO. Brevi considerazioni sulla diligenza qualificata

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