Customs bulletin n.9/2025: normativa doganale, accise, economia circolare, sostenibilità ed energie rinnovabili
Il customs bulletin n.9 di Dogana Sostenibile segnala i provvedimenti normativi pubblicati tra il 10 e il 14 marzo 2025 in Italia e UE.
DOGANE & ACCISE -ITALIA
Si riportano sotto due recenti pronunce della Corte di Cassazione in merito alla natura giuridica dell’articolo 40 del TUA (decreto legislativo 504/1995). Queste sentenze possono rappresentare un interessante contributo nella gestione della SOAC (una volta entrata in vigore) e della compliance prevista dal D.lgs 231/2001 in materia di MOG e accise.
Corte Cassazione Sez II 9 gennaio 2025 n.9117 “l’art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, disciplina un delitto permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura fino al pagamento dell’accisa ovvero fino a quando l’agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell’autorità giudiziaria, non ha più la disponibilità del bene. (Sez. 3 , n. 41139 del 25/06/2019 Rv. 277981 -01)”
Corte Cassazione Sez II 7 febbraio 2025 n.8322: “ Il DAS (ormai elettronico, o «e-DAS») è pertanto il documento che accompagna il prodotto energetico che ha già assolto il debito di accisa dal momento della sua estrazione dal deposito fiscale ove è custodito e del conseguente pagamento dell’accisa dovuta al momento in cui giunge a destinazione, ossia accompagna i prodotti nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna. Esso, se regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario” parimenti “ 5.4. In punto di diritto, questa Corte ha precisato che «per la integrazione della fattispecie non sono richieste né l’immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 – 01; Sez. 3, n. 10909 del 07/02/2007, De Patre, Rv. 236089 – 01), mentre la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile; quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato proprio attraverso l’utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito” (Cass., Sez. III, sentenza n. 24603 del 25/1/2017 – dep. 18/05/2017, Rv. 270514–01, Blasio). Circa la «natura» del reato, questa Corte (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981 – 01) ha precisato che l’art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, disciplina un «delitto permanente», con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura «fino al pagamento dell’accisa ovvero fino a quando l’agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell’autorità giudiziaria, non ha più la disponibilità del bene». Esso, inoltre, è un reato «a condotta libera» alla cui struttura sono estranei elementi di necessaria fraudolenza; in proposito, Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, Liuzzi, Rv. 271783 – 01, ha chiarito che, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa sui carburanti, previsto dall’art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente che la sottrazione si attui «”con qualsiasi mezzo”, non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni»”.
DOGANE & ACCISE -UNIONE EUROPEA
14 marzo 2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione, del 13 marzo 2025, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco;
14 marzo 2025 Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido adipico originario della Repubblica popolare cinese;
12 marzo 2025 Commissione UE comunicato stampa “Commission responds to unjustified US steel and aluminium tariffs with countermeasures”. Per approfondimenti sulle voci doganali interessate si rimanda a: a) regolamento 2018/886 della Commissione del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 ; b) regolamento 2020/502 della Commissione del 6 aprile 2020 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.
12 marzo 2025 dogana sostenibile “I dazi antidumping: conseguenze su operatività doganale, business e compliance AEO” . E importante valutare la gestione dei dazi antidumping alla luce del nuovo quadro sanzionatorio italiano emerso dopo l’entrata in vigore della riforma doganale 2024.
11 marzo 2025 Dogana sostenibile “The EU Preferential trade guidance on the rules of origin: short explaantions and its impact on the AEO management”.
7 marzo 2025 Proposta Commissione europea “Commission proposes plan for continued facilitation of Ukraine steel imports”;
ECONOMIA CIRCOLARE
12 marzo 2025 GSE, MASE “Guida operativa per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati”;
SVILUPPO SOSTENIBILE
11 marzo 2025 Corte costituzionale sentenza n.28. Prevalenza del diritto nazionale e dell’UE (moratoria Regione Sardegna FER, decarbonizzazione, promozione delle fonti energetiche rinnovabili e sostenibilità) sulla potestà legislativa regionale anche se a statuto speciale (Sardegna) per cui: “ 4.2.– L’impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, vìola i principi introdotti dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia” ed ancora “qualora sorga una questione di legittimità costituzionale in relazione a una legge di una regione ad autonomia speciale per l’asserita violazione di una norma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, devono essere indicate «le ragioni per le quali il parametro invocato garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari» (sentenza n. 151 del 2017), in attuazione della cosiddetta clausola di maggior favore contenuta all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, secondo cui, «[s]ino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (sentenza n. 119 del 2019)”. Il contesto normativo italiano è così rappresentato: “ Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico. Proprio per il raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell’energia da fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, il nostro Paese ha adottato il richiamato d.lgs. n. 199 del 2021 e predisposto il PNIEC, approvato il 18 dicembre 2019 dalla Conferenza unificata e trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del regolamento n. 2018/1999/UE , il successivo 31 dicembre”
Febbraio 2025 proposta direttiva COM(2025) 80 final 2025/0044 (COD) della direttiva 2022/2464 e (EU) 2024/1760 (corpporate sustainability reporting e due diligence): “ “ According to the current rules, Member States should transpose the CSDDD by 26 July 2026. Entry into application is envisaged in three phases: as from July 2027, the rules would start applying only to the largest EU companies, i.e. those that have more than 5000 employees and report a net annual (worldwide) turnover of more than 1.5 billion euro, as well as to non-EU companies that generate more than EUR 1.5 billion net turnover in the EU” and “in the second wave, EU companies with more than 3000 employees and more than EUR 900 million net turnover, as well as non-EU companies generating such net turnover in the EU would need to comply with the new framework as from July 2028. Last, in July 2029, all other companies falling under the general scope would have to start applying the (national rules transposing the) Directive”.