compliance e AEO,  free trade agreement

I dazi antidumping: conseguenze su operatività doganale, business e compliance AEO

I dazi antidumping sono sempre più presente nelle prime pagine dei giornali e, come prova il nostro customs bulletin, nei provvedimenti normativi dell’UE: solo per citare una delle più note misre antidumping,si ricorda la Commissione europea che il 29 ottobre 2024 annunciava “EU imposes duties on unfairly subsidised electric vehicles from China while discussions on price undertakings continue” sulle auto elettriche made in China.

Il dazio antidumping è un tributo addizionale riscosso dall’autorità doganale in virtù di un regolamento dell’UE emesso quando le indagini dell’OLAF dimostrano che il bene da tassare in misura maggiore ha un valore inferiore a quello di mercato. Si tratta, in altre parole, di uno strumento che la convenzione GATT (articolo VI)  fornisce agli stati per tutelarsi da pratiche commerciali scorrette.

In tributo in esame si basa su: a) classificazione doganale e quindi eventuali ITV e regolamenti di classificazioni; b) origine non preferenziale o made in. Questi elementi sintomatici dell’obbligazione doganale sono rilevanti anche nel caso di dazi addizionali istituiti dall’UE come contromisura alla politica tariffaria di Trump (oggi 12 marzo 2025 infatti leggiamo: “ Commission responds to unjustified US steel and aluminium tariffs with countermeasures” per cui dal 1 aprile ritorneranno i dazi europei per rispondere alle misure UE).

Il dazio antidumping richiede la presenza delle seguenti condizioni: a) danno all’economia dell’UE; b) pratiche scorrette che abbassano artificiosamente il valore del bene esportato al di sotto della media; c) prova del nesso causale tra il valore falsato e il danno arrecato all’economia UE; d) effettivo interesse dell’UE.

L’indagine su cui poi si basa l’emissione di un dazio antidumping viene attivata essenzialmente da produttori ubicati all’interno dell’UE e in misura minore dagli organi UE ex officio.

E’ interessante ricordare, come indicato nel manuale “Come presentare un’istanza di dumping” quali sono i principi su cui si basano le richieste d’attivazione di un’investigazione: “ 61. Prezzi bassi non significano necessariamente che le importazioni siano oggetto di pratiche di dumping. Per dumping si intende piuttosto essenzialmente la vendita di un prodotto in un mercato di esportazione a un prezzo inferiore al suo valore normale. Il valore normale è solitamente il prezzo al quale il prodotto viene venduto sul mercato interno dell’esportatore per il consumo interno. 62. Tuttavia, se il denunciante fornisce elementi di prova a sostegno del fatto che i prezzi sul mercato interno non sono disponibili e/o sono inattendibili, in perdita o insignificanti, il valore normale può essere costruito sulla base dei costi di produzione, comprensivi di spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), maggiorati di un profitto ragionevole.

  1. Il confronto tra il prezzo all’esportazione verso l’UE e il valore normale è effettuato al livello del prezzo franco fabbrica delle merci, ossia a livello di stabilimento. Di conseguenza il prezzo all’esportazione è il prezzo franco fabbrica delle merci destinate all’esportazione verso l’UE e il valore normale è il prezzo franco fabbrica delle merci destinate a essere vendute sul mercato interno.
  2. La denuncia deve contenere gli elementi di prova necessari per confrontare il prezzo all’esportazione del prodotto in esame e il suo valore normale. Gli elementi di prova a sostegno del calcolo del dumping dovrebbero coprire il periodo dell’inchiesta come spiegato al punto 14 (ossia un periodo di 12 mesi, che deve terminare non più di 6 mesi prima della data di presentazione della denuncia). Ciò si applica: • al valore normale (cfr. sezioni C, D ed E); • al prezzo all’esportazione (sezione F); • a qualsiasi adeguamento possibile e al confronto tra i prezzi (sezione G)”.

 CONSEGUENZE PRATICHE DEL DAZIO ANTIDUMPING:

In termini di customs compliance e AEO bisogna ricordare che gli orientamenti AEO (TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6) evidenzino come il quesito 1.3.5 del questionario di autovalutazione richieda “Commercializzate prodotti soggetti a dazi antidumping o a dazi compensativi? Se sì, fornire informazioni sul o sui fabbricanti o sui paesi al di fuori dell’UE le cui merci sono soggette ai dazi di cui sopra”  e cioè  richiedo di fornire “1.3.5. Fornire, se del caso: –  i nomi dei paesi extra-UE e/o; – i nomi e gli indirizzi dei produttori sulle cui merci siete tenuti a versare dazi antidumping o compensativi”.

In termini di compliance, il dazio antidumping richiede che l’operatore economico eviti la commissione di infrazioni e frodi ai regolamenti antidumping. Tale tipologia di atto rappresenta una esempio di gravi infrazioni alla normativa doganale da tenere in considerazione ai fini della compliance per l’AEO.

Per quanto riguarda la gestione dell’operatività doganale bisogna ricordare che il dazio antidumping aumenta l’esposizione dell’operatore economico nei confronti dell’autorità doganale. Ciò implica che l’importatore può avere bisogno di incrementare la capienza del proprio conto di pagamento differito o prestare garanzie singole. Quindi, il supporto dal modo bancario e assicurativo diviene centrale (polizze bancarie, assicurative).