accise e imposte di consumo,  compliance e AEO

Per sanzioni dovute a violazioni prima del decreto legislativo 141/2024: applicazione articolo 303 TULD. Circolare 3/2025 Agenzia dogane e monopoli.

Le sanzioni amministrative in materia di accise (decreto legislativo 504/1995 o TUA-testo unico accise) e dogane previste dal Decreto legislativo 141/2024 ( Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione”- riforma diritto doganale 2024) si applicano a “alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del [suddetto] decreto”.

Ciò come evidenziato dalla circolare 3/2025 dell’Agenzia delle dogane e monopoli del 7 marzo 2025 implica che: “ alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 141/2024, restano applicabili i regimi sanzionatori previsti pro-tempore dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.) e dal D.lgs. 504/95: ciò, in osservanza del principio di irretroattività delle sanzioni introdotte dal medesimo D.lgs. 141/2024 (ancorché più favorevoli), sancito dalla Suprema Corte di Cassazione”.

L’Amministrazione doganale richiama nella predetta circolare la sentenza n. 1274 del 9 gennaio 2025 emessa dalla Corte di Cassazione Sez.V.

Si ricorda che il sistema sanzionatorio amministrativo come riformulato dalle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione  ha un impatto forte su: AEO, modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001 e, in generale, in ambito della compliance doganale.