CBAM, dichiarante autorizzato: il regolamento 2025/486 UE del 17 marzo 2025
Il regolamento 2025/486 UE del 17 marzo 2025 “ recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato” fornisce chiarimenti in merito al procedimento amministrativo di iscrizione:
- Procedure per presentare la domanda di importare i prodotti sottoposti al CBAM (allegato I del regolamento (UE) 2023/95). In particolare gli importatori devono presentare la domanda, in formato elettronico, per poter importare nel territorio doganale dell’Unione le merci. Solo gli importatori di energia elettrica fanno eccezione a tale regola.
- Una volta presentata la domanda, è compito del richiedente informare le competenti autorità di eventuali cambiamenti in merito ai dati forniti;
- L’autorità nazionale competente deve valutare la domanda entro 120 giorni dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato di 30 giorni se l’autorità competente necessita di approfondimenti e di maggiori chiarimenti; a tale proroga se ne può aggiungere un’altra senza però che il procedimento superi i 180 giorni.
- L’autorità competente prima di un eventuale rigetto deve informare l’operatore economico specificando: “ a) l’intenzione di rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e le relative motivazioni; b) il termine entro il quale il dichiarante può presentare le sue osservazioni”.
In merito ai criteri richiesti per l’iscrizione nel registro CBAM il regolamento 2025/486 UE del 17 marzo 2025 rileva che:
- La presenza di violazioni gravi e ripetute. L’articolo 9 del regolamento in esame recita, tra l’altro, quanto segue: “ non esiste alcuna decisione, adottata al termine di un procedimento amministrativo o giudiziario, che concluda che tali persone hanno commesso, nei tre anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento (UE) 2023/956 o degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento; b) non esistono precedenti di reati gravi in relazione alle loro attività economiche nei cinque anni che precedono la domanda”.
- Solvibilità finanziaria
- L’autorità competente può richiedere l’apertura di una garanzia (fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che deve essere monitorata, gestita ed adeguata dal dichiarante CBAM autorizzato. Quindi è riconosciuto un obbligo di monitoraggio in capo al dichiarante CBAM autorizzato;
Il regolamento 2025/486 UE del 17 marzo 2025 entra in vigore il 28 marzo 2025.
Non si può però non terminare con la seguente domanda: perché lo status di AEO non ha alcuna rilevanza nell’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato?
E’ un’occasione perduta per aumentare il valore e l’attrattività dell’AEO da utilizzare come veicolo giuridico per introiettare negli operatori economici una diligenza qualificata nell’ambito delle discipline doganali volte alla protezione ambientale.
D’altronde, entrambi gli istituti prevedono: la rilevanza delle violazioni gravi e ripetute e quindi dell’osservanza di una serie di norme, la solvibilità finanziaria e la gestione diligente della garanzia quando richiesta.