accise e imposte di consumo,  compliance e AEO

Decreto legislativo 231, accise, SOAC e AEO: alcune considerazione sull’adozione del modello di organizzazione e gestione

Il Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” (riforma doganale 2024) prevede nel proprio articolo 4 “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” le quali prevedono:

  1. l’introduzione dei reati presupposto legati alle fattispecie di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise);
  2. la conferma del contrabbando ( superiore a 10.000 euro valutando singolarmente i tributi doganali evasi e cioè dazi, accise, iva e altri di natura minore oppure effettuato con omessa dichiarazione) contenuta nel decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

In quest’ottica per l’operatore economico, e specificatamente per quello in possesso dell’autorizzazione AEO, assume particolare rilevanza l’adozione di un modello di organizzazione e gestione che sia efficiente.

Tale documento esonera da responsabilità l’ente per il reato commesso da soggetti posti che ricoprono posizioni apicali all’interno della sua organizzazione; da ciò discende che, la colpa dell’ organizzazione rappresenta l’ “elemento che attiene alla tipicità dell’illecito amministrativo dell’ente’ (Cass., sez. 4, n. 18413 del 15 febbraio 2022,  ; Cass., sez. 4, n. 570 del 4 ottobre 2022).

Bisogna però ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale, l’omessa adozione di tali modelli è una circostanza atta, in base alla legge, a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, ma non è la colpa di organizzazione, la quale va specificamente provata dall’accusa ( Cass., sez. 4, sentenza n. 21704 del 28 marzo 2023: “Ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono “ex se” sufficienti la mancanza o l’inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato. Nello stesso senso si ricorda l’ordinanza del 16 ottobre 2024 del Tribunale di Biella ).

In altri termini, secondo tali giudici, la mancata adozione del modello organizzativo o la sua mancata efficace attuazione non è elemento del fatto tipico, ma solo un elemento di prova della colpa di organizzazione, la quale ultima è elemento costitutivo della fattispecie. L’accusa deve dunque, quanto meno indicare, sia pure in maniera non dettagliata, quale profilo di colpa viene addebitato all’ente.

Qualora, inoltre, il soggetto richiedente diverrà SOAC, dovrà predisporre misure necessarie volta a controllare la propria catena produttiva, verificando le reali capacità imprenditoriali e attitudine alla compliance delle società con le quali stipula contratti di fornitura e promuovendo specifici audit ( si ricordi il decreto del Tribunale di Milano del 3 aprile 2024).