Informazioni tariffarie vincolanti (ITV), compliance e istruzioni delle dogane
L’Agenzia delle dogane con la circolare 24/D del 7 novembre 2024 ha fornito chiarimenti in merito alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV).
In primo luogo, sottolinea il ruolo centrale[1] della classificazione doganale nella determinazione del debito doganale (obbligazione doganale e cioè: quanti dazi bisogna pagare?): attribuire la corretta classificazione doganale consente una corretta determinazione dell’aliquota daziaria e una puntuale applicazione di norme extratributarie (CBAM e deforestation due diligence); nonché, aggiungiamo, rappresenta un’adeguata gestione dei processi di compliance doganale (AEO) e di rispetto della legislazione in materia di accise (imposte dirette accertate per quantità e qualità).
L’atto di prassi in commento segnala che:
- nell’ambito della classificazione doganale le ITV sono delle decisioni amministrative che ricoprono un ruolo centrale nell’interpretare le caratteristiche essenziali di beni oggetto di operazioni doganali effettivamente realizzate e obbligano il loro titolare ad indicarle all’interno delle bollette doganali;[2]
- Qualora vi siano ITV divergenti sulla medesima voce doganale, lo Stato membro (UE) che ha interesse può attivare una procedura affrontare a livello unionale tale problematica. Si legge infatti: “…Una divergenza, infatti, può emergere quando due o più decisioni ITV per prodotti identici o sufficientemente simili vengono adottate con classificazioni in codici tariffari diversi. In tali situazioni è previsto un obbligatorio confronto diretto tra le Autorità doganali, su iniziativa di uno degli Stati membri interessati...”;
Descrive il procedimento per la richiesta dell’ITV:
- Soggetto richiedente: Le ITV possono essere richieste all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. Possono essere richieste anche da un richiedente non stabilito ma con codice EORI. In ogni caso, se il richiedente si avvale di un rappresentante rimarrà lui e non quest’ultimo il titolare dell’ITV.
- Come si chiede: attraverso l’interfaccia elettronica messa a disposizione degli operatori (Generic Trader Portal -GTP). Per la presentazione dell’istanza, l’operatore economico per accedere al Generic Trader Portal deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM- Portale Unico Dogane e Monopoli) e delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) secondo le proprie necessità operative;
- Cosa deve indicare nell’istanza: Richiedente (casella 1); Rappresentante (casella 3); Rinnovo di una ITV (casella 5); Tipo di transazione (casella 6); Nomenclatura doganale (casella 7); Codice merci (casella 8); Descrizione delle merci[3] (casella 9); Altre domande ITV e altre ITV detenute (casella 12); Conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell’UE in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell’UE in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10? (casella 14); Informazioni aggiuntive (casella 16). In merito a quest’ultima casella si riporta che: “…È possibile indicare in questa casella ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della trattazione della richiesta ivi compreso l’eventuale status di AEO, inclusi gli estremi del provvedimento e la tipologia di autorizzazione…”.
- Impugnazione dell’ITV con voce doganale diversa da quella richiesta: è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, mediante notifica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Dogane Via Mario Carucci 71, 00143 Roma, entro il termine perentorio di 60 gg dalla notifica sul Generic Trader Portal. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’ 22 del D.Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità.
- Patologie dell’ITV: Annullamento, revoca, cessazione validità;
- Uso esteso (periodo di grazia): si tratta di un’estensione del periodo di validità dell’atto basato sulla tutela del legittimo affidamento ed avente lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. L’uso esteso può essere concesso soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:
- operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data (quella di cui al menzionato articolo 34, paragrafo 7, lettera a);
- il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
- la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso (articolo 34, paragrafo 9, e articolo 57, paragrafo 4, del CDU);
- sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.
L’autorizzazione viene emessa dall’Autorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute tutte le informazioni necessarie all’adozione della decisione stessa.
#APPROFONDIMENTI:
ITV, legittimo affidamento e compliance
Legame tra ITV, AEO, compliance e circular economy
Classificazione doganale e valore ITV;
Classificazione doganale e destinazione del prodotto ;
Unione doganale e regolamento di classificazione;
Il ruolo della classificazione nel business e nella compliance di un operatore economico
[1] Si legge infatti: “…Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU), i dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell’Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune. La corretta classificazione delle merci riveste un ruolo centrale per garantire, nel rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una applicazione uniforme della normativa in tutta l’Unione Europea (UE). Si tratta di una attività che richiede un’attenta analisi e valutazione del bene oggetto di classificazione nonché un accertamento della sua natura merceologica, alla luce dei principi fissati dal Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare:
1) dalla Nomenclatura Combinata (NC) dell’UE, che si basa sul Sistema Armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci, sviluppato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) e dalle rispettive Note Esplicative (NENC e NESA);
2) dalla tariffa integrata (TARIC), che fornisce informazioni su tutta la politica commerciale e le misure tariffarie applicabili a determinate merci nell’UE, costituita dal codice a 8 cifre della NC e 2 cifre supplementari (sottovoci TARIC)…”.
[2] Si legge al riguardo: “…Per potersi avvalere dell’ITV è obbligatorio riportare l’indicazione per esteso dell’identificativo dell’ITV come riportato nella casella 2 della decisione (es. IT BTI IT922104-2024-BTI0999) in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale…”.
[3] Si legge nella circolare in commento che: “…Al fine di una corretta descrizione occorre rispondere alle seguenti domande: a) che cos’è la merce? (natura); b) che aspetto ha la merce? (descrizione fisica); c) a che cosa serve la merce e come si usa? (funzione); d) di che cosa è fatta la merce? (composizione); e) caratteristiche distintive? (esempio: dimensioni ed imballaggio)…”.