Unione doganale e regolamento di classificazione
La classificazione doganale è un processo di natura giuridica e merceologica che mira ad individuare per ogni bene il corretto codice doganale di nomenclatura combinata; ogni codice di nomenclatura combinata deve essere capace di descrivere le caratteristiche oggettive ed intrinseche dei beni.
La classificazione doganale è regolata dal codice doganale dell’Unione europea e da atti delegati ed attuativi dello stesso. Rappresenta un aspetto centrale dell’Unione doganale la quale secondo l’articolo 3 comma 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFEU): “…1. L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale;…”; inoltre, l’articolo 288 del suddetto trattato dispone che “…Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri…”. Infatti, nelle note esplicative all’articolo 288 si legge quanto segue: “…Un regolamento ha carattere vincolante in tutti i suoi elementi, ha portata generale ed è rivolto a categorie astratte di persone, non a specifici individui…”e ancora “…Un regolamento deve essere rispettato pienamente da coloro ai quali si applica ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Ciò significa che:
- si applica direttamente negli Stati membri dopo la sua entrata in vigore, senza richiedere il recepimento nel diritto nazionale;
- può creare diritti e doveri per le persone e può pertanto essere fatto valere dinanzi ai tribunali nazionali;
- può essere utilizzato come riferimento dalle persone nei rapporti con altre persone, Stati membri e autorità dell’Unione…”.
Al riguardo, si può considerare la relazione del Servizio Studi Corte Costituzionale intitolata “Le limitazioni della sovranità statale in favore dell’Unione europea nella giurisprudenza costituzionale” 2014 pg. 17 dove si cita quanto segue: “…Sentenza n. 125/2009 (red. Criscuolo) L’art. 117, primo comma, Cost. si affianca all’art. 11 Cost. come fonte della diretta applicazione delle norme comunitarie nell’ordinamento interno. “[…] per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato (sentenze n. 168 del 1991, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973). Le norme derivanti dalla fonte comunitaria vengono a ricevere, ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne e, se munite di efficacia diretta, precludono al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse ritenuta inconciliabile (ove occorra, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ex art. 234 del Trattato CE)”. (Considerato in diritto, 3.)…”.
In questo contesto normativo, tra le fonti vincolanti della classificazione doganale si deve ricorda il regolamento di classificazione con cui la Commissione europea definisce la classificazione di una merce oggetto di dubbi interpretativi. Secondo le linee guida TAXUD/741/2003 i regolamenti di classifica si divido in quelli che intervengono ex novo (c.d. “nuovi” regolamenti) e quelli che modificano o abrogano un regolamento precedente; mentre secondo la TAXUD/741/2003 del 4 luglio 2007 “[sebbene i regolamenti di classifica non siano, normalmente, retroattivi]…“l’esattezza della classificazione che impongono dipende da fatti e norme di diritto applicabili non soltanto per il futuro, ma anche per il passato. In altri termini, tali regolamenti di classificazione possono essere presi in considerazione per l’interpretazione della NC anche per il periodo precedente alla loro adozione…”.
Il regolamento di classificazione, una volta entrato in vigore, determina l’annullamento delle ITV già emesse ma in senso contrario allo stesso, in virtù delle seguenti norme:
- articolo 34 comma 1 del regolamento 952/2013“…“una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all’articolo 33, paragrafo 3 [tre anni], qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza […] dell’adozione delle misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4, con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure”;
- l’articolo 57, par. 4 del CDU – su cui si basa la Commissione europea per emettere i regolamenti di classifica – riconosce alla Commissione il potere di “adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci”. Rientra, per l’appunto, tra tali misure il regolamento di classifica, che può essere adottato dalla Commissione, ai sensi dell’art. 58, par. 2 del CDU, il quale stabilisce che “la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4”.