circular economy,  compliance e AEO

Legame tra ITV, AEO, compliance e circular economy

La circular economy, lo sviluppo delle tecnologie a basso impatto ambientale (environmental goods) impongono agli operatori economici certezza e consapevolezza nel processo di classificazione doganale poiché non sempre è possibile determinare, in modo agevole, quali sono le funzioni essenziali dei beni.

In caso di dubbio su quale voce doganale adoperare è possibile chiedere un’informazione tariffaria vincolante. Cosa sono le informazioni tariffarie vincolanti? Le informazioni tariffarie vincolanti ITV sono delle decisioni amministrative di rilievo unionale, con lo scopo di aumentare il livello di compliance degli operatori economici.

In questo modo, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce, con conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.

Le ITV hanno un forte legame con l’autorizzazione AEO.

Infatti, il quesito 1.3.2 del questionario di autovalutazione prevede che :” …a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”.

Poi, gli orientamenti AEO 2016 spiegano che: “….3.2 Per la domanda a), si prega di specificare il nome e la posizione del personale responsabile della classificazione della vostra merce, ovvero, se vi avvalete del supporto di terzi per svolgere questo lavoro, indicarne il nome. Per le domande b) e d), in particolare se vi avvalete del supporto di terzi, in che modo garantite che questo lavoro sia svolto correttamente e seguendo le istruzioni impartite? Per la domanda b), specificate se tenete un file prodotti nel quale a ciascun articolo è associato un codice merceologico coi relativi dazi e aliquote IVA. Per la domanda c), se sono in atto misure di assicurazione della qualità, si prega di fornire prove, durante la visita degli auditor doganali, che queste ultime vengono regolarmente sottoposte a una revisione completa, documentando eventuali cambiamenti e informandone il personale coinvolto. Per la domanda d), relativa alla revisione delle classificazioni e all’aggiornamento dei file prodotti e delle relative registrazioni, si prega di indicare come tale revisione si svolge, chi ne è responsabile e con quale frequenza avviene la notifica a chiunque sia interessato dal cambiamento, ad esempio spedizionieri doganali, reparto acquisti, ecc. Per la domanda e), indicare anche se ci si avvale di informazioni tariffarie vincolanti (ITV)…”

Vale la pena aggiungere che:

  • tutte le Autorità doganali dell’Unione Europea, devono riconoscere al titolare dell’ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce in occasione dell’espletamento delle operazioni doganali effettuate successivamente all’adozione della decisione;
  • il titolare della decisione, che deve utilizzare l’ITV (a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale informatico), mediante menzione obbligatoria, resa attraverso l’indicazione del numero identificativo dell’ITV in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale. La mancata spendita della ITV (oppure l’utilizzo di classificazione diversa da quella prevista per la merce oggetto di ITV) rappresenta una violazione della norma unionale.

Infine, vale la pena ricordare che la Sezione V della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.21306 del 19 luglio 2023 ha segnato che:

  • L’informazione tariffaria vincolante (ITV) vuol dire: a) uniformità della classificazione doganale lo strumento della ITV; b) legittimo affidamento dell’operatore economico;
  • L’ITV è un parere che mira a rassicurare l’operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente (Corte di giustizia, 2 dicembre 2010, C199/09, Schenker, punto 16), tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione di tale merce (Corte di giustizia, 29 gennaio 1998, Ci315/96, Lopex Export, punto 28);
  • L’ITV, secondo la Corte di Giustizia UE possiede una portata generale, potendo essere applicata alla generalità dei prodotti identici a quello esaminato; la decisione rilasciata da uno Stato membro ad un soggetto terzo è, pertanto, utilizzabile come mezzo di prova, al fine di individuare la corretta classificazione della merce, se tale mezzo di prova è consentito dalle norme processuali vigenti nello Stato membro, nell’ambito delle controversie relative alla classificazione doganale della merce e al successivo pagamento dei dazi doganali (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solutions (Europe), punto 44).

Le ITV possono perdere la propria efficacia ma non in modo retroattivo a causa di un regolamento di classificazione doganale che stabilisce per tutto il territorio dell’UE una voce doganale diversa.