circular economy,  compliance e AEO

Classificazione doganale e destinazione del prodotto

La destinazione del prodotto, insieme alle caratteristiche e proprietà oggettive dello stesso rappresenta un importante criterio per la classificazione doganale delle merci secondo la Corte di Cassazione Sezione V n.10998 del 23 aprile 2024.

Inoltre, i due parametri legali prevalgono sempre sulle definizioni letterali e formali dei beni e cioè la denominazione commerciale (soprattutto quando questa viene fornita dal produttore sito in territori doganali diversi dall’UE). Infatti, i giudici sottolineano che  non è corretto per l’autorità doganale prendere atto “…delle indicazioni delle “fatture” dell’“esportatore estero”, assunte di per se stesse come concludente (ancorché solo documentale) base di giudizio…” senza “…rinnovare,…, la procedura in sé di classificazione dei prodotti importati, tenendo all’uopo prioritariamente conto proprio delle concrete, specifiche ed obiettive caratteristiche, segnatamente tecniche, dei medesimi, che li qualificano in quanto tali ed altresì in funzione dell’uso normale cui sono destinati…”. Da ciò discende che gli uffici doganali quando effettuano un accertamento non possono limitarsi ad affermare che nella fattura di esportazione c’era una descrizione e una voce doganale che devono essere riportate nelle dichiarazioni d’importazione. Questi dati indicati dal produttore/esportatore sono irrilevanti ed influenti.  Infatti, rimane un onere dell’importatore l’attribuzione della corretta voce doganale o correggerla quando è stata dichiarata in modo, poi rilevatosi, erroneo.

Parimenti, si deve evidenziare come questa pronuncia è allineata con un importante indirizzo giurisprudenziale (ex multis: Corte Cassazione Sez.V 9663 del 12 aprile 2023, Corte di Giustizia UE [CGUE], sentenza del 26 maggio 2016, causa C-198/15,  C-635/21, 18 agosto 2021; CGUE sentenza del 7 febbraio 2002, causa C-276/00) per cui sebbene  il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci debba essere ricercato, in generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, quali definite nel testo delle voci della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest’ultima,  la destinazione dei beni può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso; tale elemento di valutazione richiede l’analisi della destinazione essenziale del prodotto e dell’inerenza di questa peculiarità debba essere valutata rispetto alle caratteristiche e delle proprietà oggettive del bene oggetto di classificazione.

Al riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con27/2/2020, in causa C-670/19 ha statuito che: “…se è vero che la classificazione può effettuarsi esclusivamente sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, tuttavia la destinazione di tale prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, restando inteso che è sufficiente prendere in considerazione la destinazione essenziale del prodotto e che l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 17 luglio 2014, Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, punti 31 e 32; del 12 maggio 2016, Toorank Productions, C‑532/14 e C‑533/14, EU:C:2016:337, punto 35, e del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punto 27)…”.

Lo studio della funzione di un prodotto non può basarsi su una mera ipotesi ma deve essere motivato poiché ricopre un ruolo centrale nel processo di formazione dell’obbligazione doganale.

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Per avere un quadro più ampio, vale la pena ricordare che la classificazione doganale è il processo basato su elementi di diritto e di natura merceologica che mira alla sussunzione di un bene all’interno di un codice costituito da una sequenza numerica articolata su più livelli.

Al riguardo, l’articolo 57 del regolamento 2013/952 che istituisce il codice doganale dell’UE recita quanto segue: “…1. Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate. 2. Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate. 3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce…”.

Inoltre, il sistema delle fonti della classificazione doganale è completato da note esplicative, regolamenti di classifica e ITV dotati di differente forza vincolante.

In merito al rapporto tra l’AEO e il processo di classificazione si segnala che il quesito 1.3.2 del QAV(questionario di autovalutazione) per l’AEO per cui: “…a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? B) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? C) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? D) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? E) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”.

Infine, i processi aziendali di classificazione devono essere costantemente monitorati poiché potrebbero generare criticità per la compliance al modello di organizzazione e gestione (MOG) richiesto dal D.lgs 231/01 e analizzato dal Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 emanate da Confindustria.

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Un altro aspetto della classificazione, da non sottovalutare, è il ruolo che questo processo gioca e continuerà a giocare nel trattamento doganale di prodotti frutto di nuove tecnologie ambientali, farmaceutiche, informatiche e agroalimentari ma anche per i beni oggetto di processi virtuosi di economia circolare.  Al riguardo, anche con riferimento agli auspici della World Customs Organization, è importante che vi sia uno sforzo condiviso tra il legislatore, i comitati tecnici di specialisti e le autorità doganali per:

  1. Adeguare l’interpretazione alla novità;
  2. Promuovere un dialogo con gli operatori economici non basato solo su considerazioni e premesse di natura formalistica;
  3. Accrescere competenze per interpretare la nuova tecnologia e i nuovi processi che consentano di adeguare il sistema armonizzato e la TARIC.