Il ruolo della classificazione nel business e nella compliance di un operatore economico
La classificazione doganale è uno dei pilastri dell’obbligazione doganale e costituisce un elemento di analisi su cui si fonda l’AEO. Inoltre, con lo sviluppo delle tecniche di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dell’impatto della tecnologia intangibile come il software e sistemi di intelligenza artificiale aumenta sempre di più il proprio contributo nella analisi identificazione dei beni.
La classificazione doganale consente di individuare e dichiarare le qualità economiche e funzionali di un bene alla luce della TARIC la quale costituisce una raccolta sistematica organizzata per settori merceologici e composta da voci doganali nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi commerciali extraeuropei.
In estrema sintesi, tale processo richiede all’operatore economico le azioni che, di seguito, si elencano: l’analisi preliminare delle caratteristiche oggettive del prodotto; l’applicazione dei principi di classificazione; individuazione della classificazione combinata e, per l’effetto, dell’aliquota daziaria.
Infatti, la classificazione è un’attività d’analisi dei beni oggetto di operazioni doganali effettuata seguendo criteri sia di natura legale sia di tipo merceologico.
Nasce per consentire l’adempimento di obbligazioni derivanti dalla normativa in materia di IVA e altre imposte, rilevazioni statistiche e intrastat, misure non tariffarie, misure tariffarie, determinazione delle regole d’origine indicate negli accordi di libero scambio o relative all’origine non preferenziale.
Applicando anche il canone della diligenza qualificata, è un onere dell’operatore economico:
- individuare l’esatto codice di classificazione corrispondente al bene oggetto dell’operazione doganale attraverso la ricerca delle caratteristiche essenziali ed oggettive;
- prevenire irregolarità nella determinazione del codice;
- rettificare eventuali errori.
Si tratta, in altre parole, di un processo di natura ricostruttiva e dichiarativa di cui bisogna fornire l’analisi e la descrizione così come chiesto dal quesito 1.3.2 del QAV(questionario di autovalutazione) per l’AEO per cui: “…a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”.
In particolare, il processo classificatorio deve basarsi, essenzialmente ma non in modo esclusivo, sulle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata che, di seguito, si elencano e che devono essere i parametri rispetto ai quali la diligenza qualificata deve essere misurata.
In primo luogo, i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
Poi, qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende il medesimo bene anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
Parimenti, ogni menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie.
Invece, nell’ipotesi in cui una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai principi che di seguito si descrivono.
In genere, vige il criterio per cui la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.
Il suddetto principio, prevede che quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie le quali costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
Viene, poi, il criterio classificatorio per cui i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
In via sussidiaria, se i criteri sopra elencati non permettono di effettuare la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
Invece, le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
Le predette regole si estendono anche alle seguenti categorie merceologiche: gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi; non possono essere inclusi in questo gruppo i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale.
Le regole di classificazione in esame comprendono anche gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci.
Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo e dalle note di queste sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra.
Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.
Per quanto riguarda il contesto giuridico, è opportuno rilevare che il regolamento CEE 2658/87 (aggiornato ogni anno) è la principale fonte vincolante da considerare nel processo di classificazione giacchè fornisce le regole generali dell’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo delle voci e sottovoci, le note premesse alle sezioni e ai capitoli che deve essere letto insieme ai regolamenti di classifica e alle informazioni tariffarie vincolanti.
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Il sistema di regole generali d’interpretazione e del regolamento che fornisce la TARIC non esclude la validità di fonti normative non vincolanti come precedenti di classificazione e cioè ITV rilasciate ad altri soggetti o prima dell’importazione, note esplicative del Sistema Armonizzato, emesse dall’Organizzazione mondiale delle dogane, norme esplicative della Nomenclatura combinata, decisioni e pareri di classifica, sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Infatti, nel caso in cui le regole generali e le note esplicative sopra descritte non siano sufficienti per effettuare un’adeguata classificazione o qualora vi permangano dubbi sulla voce doganale attribuita, è opportuno proporre innanzi agli uffici competenti un’informazione tariffaria vincolante.
D’altronde, il rapporto giuridico tra amministrazione fiscale e soggetto passivo d’imposta, in ambito doganale, prevede l’applicazione d’istituti riconducibili alla figura dell’interpello che hanno una rilevanza nella redazione del QAV come indicato dagli orientamenti AEO a pag.151 “…Per la domanda [del quesito 1.3.2] e), indicare anche se ci si avvale di informazioni tariffarie vincolanti (ITV)…”
In ambito doganale, quanto descritto si sostanzia nella sottoposizione al vaglio dell’autorità doganale una questione avente ad oggetto la classificazione attraverso l’informazione tariffaria vincolante “ITV”.