compliance e AEO

ITV, legittimo affidamento e compliance

Il principio della certezza del diritto, come ricordato dalla Corte di giustizia dell’UE-Sez VIII C-168/23 del 27 giugno 2024, da cui discende la tutela del legittimo affidamento si caratterizza per le seguenti circostanza:

  • le norme di diritto devono essere chiare e precise;
  • l’applicazione delle norme deve essere prevedibile per gli operatori economici il quali devono essere messi nella condizione di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e regolarsi di conseguenza.

Il principio in parola, può essere invocato solo dal singolo in capo al quale un’autorità amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito

In quest’ottica invocare ITV non emesse a favore dell’operatore economico che le adopera per definire la propria classificazione o a integrare l’interpretazione fornita dalle note esplicative non fornisce assicurazioni precise, incondizionate e concordanti.

Di conseguenza, l’autorità doganale di uno Stato membro può riscuotere  dazi e tasse non pagati dovuti da un operatore economico per l’errata classificazione, secondo tali autorità, di una merce in una sottovoce della NC (nomenclatura combinata), anche se decisioni ITV emesse nei confronti di altri contribuenti, da tali autorità e dalle autorità doganali di altri Stati membri, nonché decisioni giurisdizionali di altri Stati membri non si sono discostate da una siffatta classificazione tariffaria.

Seguendo la Cassazione ( Cassazione Civile Sent. Sez. V, n. 10998 23 aprile 2024) vale la pena sottolineare che il processo di classificazione deve basarsi su “…[sulle] concrete, specifiche ed obiettive caratteristiche [dei beni] , segnatamente tecniche, dei medesimi, che li qualificano in quanto tali ed altresì in funzione dell’uso normale cui sono destinati…”.

Il processo della classificazione generale si inserisce nell’ambito dell’AEO il quale è un’autorizzazione doganale attraverso cui il titolare acquisisce lo status di affidabilità attraverso una serie di audit e processi di monitoraggio dei processi aziendali che direttamente o indirettamente possono essere ricondotti alla formazione dell’obbligazione doganale.

Gli obiettivi del processo di classificazione sono: a) individuare l’esatto codice di classificazione corrispondente al bene oggetto dell’operazione doganale attraverso la ricerca delle caratteristiche essenziali ed oggettive; b) prevenire irregolarità nella determinazione del codice; c)  rettificare eventuali errori.

Si tratta, in altre parole, di un processo di natura ricostruttiva e dichiarativa di cui bisogna fornire l’analisi e la descrizione così come chiesto dal quesito 1.3.2 del QAV(questionario di autovalutazione) per l’AEO per cui: “…a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”.