Soggetto obbligato accreditato (SOAC): accise, MOG 231 e affidabilità
Lo schema di decreto legislativo recante “revisione delle disposizioni in materia di accise” introduce nel modulo tributario delle accise, il criterio dell’affidabilità che caratterizza il soggetto passivo il quale diviene “soggetto obbligato accreditato” o SOAC.
Tale “accreditamento” riguarderà il settore dei prodotti energetici, bevande alcoliche, gas ed energia elettrica e tabacchi e prevede diversi livelli di affidabilità la quale può essere bassa, media ed alta.
I benefici, una volta che verrà pubblicata la bozza di decreto e i diversi provvedimenti attuativi, sono di natura documentale e finanziaria poiché sono così distribuiti:
“a) 30 per cento, per il SOAC di livello Base;
- b) 50 per cento, per il SOAC di livello Medio;
- c) 100 per cento, per il SOAC di livello Avanzato”.
I requisiti che il soggetto obbligato deve possedere al momento della richiesta dell’accreditamento sono:
“a) che operano in uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;
- b) nei cui confronti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l’azione penale per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6;
- c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6;
- c) che non abbiano procedure di regolazione della crisi d’impresa o dell’insolvenza in corso o comunque definite nell’ultimo quinquennio;
- d) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6…”.
Quindi, si può affermare che il soggetto istante deve dimostrare, in sintesi, che è solvibile, non ha ricevuto condanne e possiede al proprio interno un sistema di controllo, organizzazione e gestione capace di individuare, anticipare e controllare i rischi di violazioni di reati presupposto.
Nello specifico, l’Agenzia delle dogane deve valutare i seguenti parametri:
“…a) la professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all’attività svolta nel medesimo settore dell’accisa;
- b) l’organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all’analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
- d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori ed i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
- e) la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative…”.
Cosa discende da questi criteri? L’operatore economico deve dimostrare adeguate conoscenza e professionalità e pertanto dovrebbe promuovere all’interno della propria struttura l’aggiornamento normativo in modo condiviso e tracciato. Questo primo aspetto rappresenta un elemento fondamentale del risks assesment su cui si basa il modello di organizzazione e gestione (MOG) richiesto dal Decreto legislativo n.231 del 8 giugno 2001, n. 231 il quale impone un’attenzione specifica nei confronti della propria filiera di approvvigionamento; ciò vuol dire richiedere un impegno costante a garantire un adeguato livello di professionalità e sottoporre ad audit mirati i propri partner. Altri elementi fondamentali sono:
- La capacità finanziaria di assolvere le obbligazioni nei confronti dell’Erario e, di conseguenza, la solvibilità;
- L’attenzione verso la conformità alle prescrizioni fiscali e doganali che richiede l’assenza di violazioni gravi e ripetute le quali, adoperando un criterio di diligenza qualificata e cioè adeguata rispetto al grado di affidabilità riconosciuta, dovrebbero essere: catalogate, archiviate e studiate allo scopo di promuovere azioni correttive volte ad evitarne la reiterazione. E’ necessario che tali processi siano tracciati e monitorati;
- L’obbligo di comunicare entro 30 giorni ogni cambiamento relativo al soggetto passivo.
Sebbene le disposizioni in commento rappresentino ancora una bozza, è già possibile, a parere di chi scrive, affermare che il modulo tributario dell’accisa si arricchisce di una qualificazione, non obbligatoria, di affidabilità del soggetto passivo il quale deve essere adeguatamente diligente nel dimostrare e mantenere il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma in commento. Si tratta di una serie di misure correttive e azioni preventive che devono essere conformi rispetto alle peculiarità del prodotto energetico o altri beni sottoposti ad accisa. Infatti, sarà interessante affrontare questa ulteriore caratteristica dell’accisa rispetto ai carburanti di nuova generazione basati sulle esigenze dell’economia circolare o di maggiore sostenibilità (come l’idrogeno verde o i biocarburanti) oppure è già da oggi consigliabile valutare i criteri sopraindicati per la governance delle società titolari di officine elettriche alimentate da fonti rinnovabili o le comunità energetiche rinnovabili. Vale la pena aggiungere che le norme in parola rafforzano il rapporto dell’accisa con il ciclo produttivo a cui è legata. Inoltre, il soggetto passivo d’imposta, seguendo un approccio basato sulla compliance prevista per l’AEO, dovrebbe promuovere un MOG in virtù del quale i processi aziendali e posti al di fuori di tale complesso, sono costantemente sottoposti ad un monitoraggio. D’altronde, il soggetto accreditato entro 5 giorni deve fornire le informazioni richieste all’Agenzia delle Dogane qualora questa dovesse effettuare dei controlli.
NUOVO TESTO ARTICOLO 1 D.LGS 504 DEL 26 OTTOBRE 1995:
Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni).
- Il presente testo unico disciplina l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
- Ai fini del presente testo unico si intende per:
- a) accisa: l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
- b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell’accisa sui prodotti energetici, sull’energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III.
- c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
- d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato ovvero è stato assolto;
- e) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria;
- f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all’articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione, d’ora in avanti indicato come CDU;
«f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:
- a) SOAC-PE, Soggetto Obbligato Accreditato Prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
- b) SOAC-BA, Soggetto Obbligato Accreditato Bevande Alcoliche e Alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- c) SOAC-T, Soggetto Obbligato Accreditato Tabacchi, per il settore dei tabacchi;
- d) SOAC-GE, Soggetto Obbligato Accreditato Gas-Energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica.»;
- g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d’imposta;
- i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l’immissione di prodotti in libera pratica a norma dell’articolo 201 del CDU;
i-bis) ingresso irregolare: l’ingresso nel territorio dell’Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali;
- l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
- m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall’Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell’immissione in libera pratica in conformità dell’articolo 201 del CDU,;
m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;
m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall’Amministrazione finanziaria a ricevere, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato;
- n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.
- Ai fini dell’applicazione del presente testo unico: a) si intende per “territorio dello Stato”: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno;
- b) si intende per territorio dell’Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): 1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 2) per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni; 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 5 (Regime del deposito fiscale).
- La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
- Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’Amministrazione finanziaria ((nei limiti e alle condizioni stabilite dall’autorizzazione)). Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l’esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all’articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l’esercizio del deposito fiscale è subordinato all’adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.((87))
- Il depositario è obbligato:
«a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell’importo da prestare, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.»;
- b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera
c), al momento della presa in consegna di cui all’articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
- e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
- I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dell’impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l’arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l’attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell’orario ordinario d’ufficio.
- Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all’articolo 3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa
«Art. 9-ter (Soggetto Obbligato Accreditato)
- La qualifica di SOAC può essere attribuita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato.
- Il SOAC può avvalersi:
- a) dell’esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera a) per l’esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1;
- b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 2.
Art. 9-quater (Requisiti di ammissione)
- Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all’articolo 9-ter, comma 1:
- a) che operano in uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;
- b) nei cui confronti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l’azione penale per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6;
- c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6;
- c) che non abbiano procedure di regolazione della crisi d’impresa o dell’insolvenza in corso o comunque definite nell’ultimo quinquennio;
- d) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6.
- Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
- La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Art. 9-quinquies
(Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato)
- L’istanza per l’attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l’istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l’interessato. Per determinare l’affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:
- a) la professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all’attività svolta nel medesimo settore dell’accisa;
- b) l’organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all’analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
- d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori ed i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
- e) la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.
- Ai fini della valutazione dell’affidabilità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere da a) a e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza e la data di conclusione dell’istruttoria; a tal fine, può effettuare riscontri presso i luoghi dove è svolta l’attività di impresa del soggetto istante.
- In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 9-octies, comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta.
- L’istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza con l’adozione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l’interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.
- Il SOAC comunica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui all’articolo 9-quinquies, comma 2.
Art. 9-sexies
(Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato)
- Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l’accesso ai benefici previsti dall’articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.
- In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:
- a) 30 per cento, per il SOAC di livello Base;
- b) 50 per cento, per il SOAC di livello Medio;
- c) 100 per cento, per il SOAC di livello Avanzato.
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l’accesso ai benefici di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 2.
- Il SOAC-GE di livello Avanzato può altresì richiedere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall’articolo 26-ter, comma 1, e dall’articolo 55, comma 1.
Art. 9-septies
(Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato)
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.
- Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, delle condizioni per l’accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all’articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l’interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.
- Nel caso di persone giuridiche e di società, la qualifica di cui all’articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
- Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta è adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.