compliance e AEO

Alcune riflessioni sulla dichiarazione doganale e la riforma doganale del , l’AEO e la compliance decreto legislativo 231/2001

La riforma del diritto doganale 2024 (decreto legislativo 141 del 26 ottobre 2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”) tra i diversi aspetti, ha riformato il sistema sanzionatorio doganale prevedendo, in estrema sintesi, le seguenti fattispecie:

  1. All’articolo 78 il contrabbando per omessa dichiarazione.
  2. All’articolo 79 il “contrabbando per dichiarazione infedele” secondo cui “1. Chiunque dichiara qualita’, quantita’, origine e  valore  delle merci, nonche’ ogni  altro  elemento  occorrente  per  l’applicazione della  tariffa  e  per  la  liquidazione  dei  diritti  in  modo  non corrispondente all’accertato e’ punito con la multa dal 100 per cento al 200 per  cento  dei  diritti  di  confine  dovuti  o  dei  diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.

Si tratta di due fattispecie di sanzioni amministrative ma anche penali qualora la somma di una delle imposte doganali (principali: dazio, accisa e iva) superi i 10.000 euro ed impongono agli operatori economici, in particolar modo a quelli con lo status AEO, una diligenza qualificata (si legga anche la circolare 9/2024 dell’Agenzia delle dogane e monopoli) nell’aggiornare il proprio risks assessment e il sistema di procedure e controlli per:

  • assicurare il mantenimento del requisito dell’osservanza della normativa doganale;
  • Strutturare un modello di organizzazione e gestione richiesto dal decreto legislativo n.231/2001.

Si rammenta che secondo gli orientamenti AEO TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 dell’11 marzo 2016 la dichiarazione doganale costituisce un importante elemento di valutazione della compliance doganale. Tale atto di prassi specifica quanto segue:

  1. L’analisi delle dichiarazioni doganali deve comprendere sia quelle teletrasmesse dall’operatore economico sia quelle dai rappresentanti in dogana di quest’ultimo. Si legge infatti che “ vanno prese in considerazione anche le infrazioni commesse da spedizionieri, spedizionieri doganali o altre parti terze che agiscono per conto del richiedente. Questi deve essere in grado di provare che sono state prese misure adeguate per assicurare l’osservanza degli obblighi da parte delle persone che agiscono per suo conto, come istruzioni chiare impartite a tali persone, il monitoraggio e il controllo dell’esattezza delle dichiarazioni e l’adozione di misure correttive quando si verificano errori”;
  2. Il numero di dichiarazioni doganali e le loro caratteristiche rappresentano i parametri quantitativi e qualitativi rispetto ai quali valutare il criterio in parola. Si legge che “ Durante l’audit, pertanto, con riguardo al criterio dell’osservanza della normativa doganale e anche tenendo conto delle dimensioni e del tipo di operatore economico, il numero di infrazioni concernenti le dichiarazioni doganali deve sempre essere esaminato e raffrontato con il numero totale di operazioni effettuate annualmente al fine di valutare i rischi potenziali”.
  3. La verifica effettuata dalle autorità doganali deve includere anche i controlli causali delle dichiarazioni dell’AEO. Infatti “ Esistono vari modi che permettono alle autorità doganali in una fase anticipata di rilevare nuovi rischi o di ottenere informazioni, ossia: – controlli casuali delle dichiarazioni dell’AEO; – ispezioni fisiche delle merci; – analisi delle informazioni disponibili nelle banche date doganali interne; – audit diversi da quelli di monitoraggio o di riesame dell’AEO (ossia audit relativi a procedure semplificate o a una domanda di depositario autorizzato); – esame di eventuali cambiamenti nel comportamento dell’impresa o nei flussi di scambi che vengono osservati”.

Inoltre, nel questionario di autovalutazione i seguenti quesiti richiedono delle informazioni in merito alle dichiarazioni doganali:

quesito 1.2.3. Per ognuna delle seguenti attività fornire una stima del numero e del valore delle dichiarazioni effettuate in ciascuno degli ultimi tre anni. Nel caso di una nuova impresa, indicare N/A, non applicabile. Importazioni.Esportazioni/riesportazioni.Regimi speciali

quesito 3.5.1. Prevedete procedure documentate per la verifica della correttezza delle dichiarazioni doganali, incluse quelle presentate per vostro conto, per es. da uno spedizioniere doganale o da uno spedizioniere? Sì/No. Se sì, descrivere brevemente le procedure. Se no, viene verificata la correttezza della dichiarazione doganale? Sì/No. Se sì, in che modo?

Un altro aspetto centrale dell’osservanza della normativa doganale è il rispetto degli elementi sintomatici dell’obbligazione doganale e cioè classificazione tariffaria, valore e origine.

Nel questionario, in particolare, si trovano i seguenti quesiti:

quesito 1.3.2:

  1. In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci?
  2. Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)?
  3. Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?
  4. controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate?
  5. Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?

Quesito 1.3.3:

  1. In che modo e da chi viene stabilito il valore in dogana?
  2. Quali misure di garanzia della qualità adottate per garantire la corretta determinazione del valore in dogana (per es. controlli,controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare, altri mezzi)?
  3. Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate?
  4. Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?

Quesito 1.3.4:

  1. a) Fornire una panoramica sull’origine preferenziale o non preferenziale delle merci importate.
  2. b) Quali misure interne sono state attuate per verificare che il paese d’origine delle merci importate sia stato dichiarato

correttamente?

  1. c) Descrivere il metodo utilizzato per il rilascio della prova delle preferenze e dei certificati d’origine per l’esportazione.

 

Pertanto, le dichiarazioni doganali,  dovrebbero essere analizzare e verificate rispetto ai seguenti elementi descritti nelle “Istruzioni per la stampa, l’uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali”:

  • Casella 33: Codice delle merci. Indicare il numero di codice corrispondente alle merci descritte nella casella 31, tenendo presente quanto segue: a) nella prima suddivisione vanno indicate le 8 cifre del codice di nomenclatura comunitaria combinata; b) la seconda suddivisione non deve essere utilizzata; c) nella terza suddivisione va indicato, ove richiesto, il primo codice addizionale ; d) nella quarta suddivisione va indicato, ove richiesto, il secondo codice addizionale; e) nella quinta suddivisione va indicato, ove richiesto, il terzo codice addizionale . Nel caso di dichiarazione di transito comunitario, l’indicazione del codice delle merci è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalle norme comunitarie.
  • Casella 46: Valore statistico. Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero. Il valore statistico all’esportazione è costituito dal corrispettivo della cessione determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di trasporto e assicurazione soltanto fino al luogo di uscita dall’Italia (valore franco confine italiano). Per le merci riesportate a seguito di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte in Italia.
  • Casella 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni: “Indicare, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili. Indicare inoltre i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5”. Inoltre, nelle istruzioni si legge che “ Per ciascuno dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione relativa alle merci descritte nella casella 31 e censiti nella base dati TARIC, indicare i seguenti dati, separati da un trattino (-): a) codice del documento; b) codice del paese di emissione; c) anno di emissione; d) identificativo del documento; e) quantità o identificativo autorizzazione; f) codice unità di misura; g) deroga alla presentazione; h) presentazione a posteriori. Il codice del documento e le obbligatorietà delle predette informazioni sono rilevabili dall’interrogazione della base dati Taric. Nei casi in cui il documento da citare non risulti inserito in tale base dati indicare, in luogo del codice del documento la sua denominazione usuale e gli elementi che ne consentano la sua univoca identificazione. Nel caso di dichiarazione di riesportazione, in esito ad un regime di deposito doganale, presentata ad un ufficio diverso dall’ufficio di controllo sul regime di deposito, indicare per intero denominazione e indirizzo dell’ufficio di controllo”.

Per quanto riguarda il decreto legislativo 231/2001 dell’8 giugno 2021 ( responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) si ricorda l’articolo 4 del decreto legislativo 141/2024 per cui: “ 1. All’articolo 25-sexiesdecies del decreto  legislativo  8  giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le  parole:  «dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono  sostituite  dalle  seguenti: «dalle  disposizioni  nazionali  complementari  al  codice   doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo  emanato  ai  sensi  degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n.  111,  e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n. 504»;  b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono  sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»;      c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche  le  sanzioni  interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b)»”.  Anche in questo caso, un adeguato risk management, una continua formazione mirata e un programma di monitoraggio e auditing interni sono pilastri fondamentali di una gestione del rischio da estendere, secondo le linee guida di Confindustria, anche ai rappresentanti in dogana e ai soggetti coinvolti nel trasporto.