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La classificazione doganale tra caratteristiche essenziali, uso del bene: gli elementi da conoscere per la compliance. Breve analisi di nuove sentenze

La classificazione doganale, oltre ad essere uno dei pilastri dell’obbligazione doganale e della compliance ai fini AEO e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n.231/2021), costituisce un interessante ambito di analisi della giurisprudenza.

Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con due sentenze pubblicate a dicembre 2024 (CGUE Sezione IX 19 dicembre 2024 C‑591/23 e CGUE Sezione VI 12 dicembre 2024 C‑388/23   ) ha ribadito alcuni aspetti importanti della classificazione doganale.

In particolare nella prima pronuncia ha affermato che:

  1. Discrezionalità della Commissione europea in materia di classificazione doganale: al punto n.29 si legge “ […] Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, dispone di un ampio potere discrezionale per precisare il contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013 non l’autorizza a modificare il contenuto e la portata delle voci doganali stabilite sulla base del SA, di cui l’Unione si è impegnata, in forza dell’articolo 3 della convenzione sul SA, a non modificare la portata [v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2015, Raytek e Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, punto 29; del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 febbraio 2021, JCM Europe (UK), C‑760/19, EU:C:2021:96, punto 34];
  2. Caratteristiche essenziali e uso del prodotto: al punto 30 si legge “ se la classificazione non può essere effettuata sulla sola base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto interessato, la destinazione di quest’ultimo, in particolare la sua destinazione essenziale, può costituire un criterio oggettivo di classificazione, purché sia inerente a detto prodotto. L’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punto 27, e del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenza del 26 maggio 2016, Latvijas propāna gāze, C‑286/15, EU:C:2016:363, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)”.
  3. Valore delle note esplicative: al punto 31 si legge “ le note esplicative della NC e del SA costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e forniscono, come tali, un rilevante contributo alla sua interpretazione (sentenza del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 23).

Nella seconda sentenza (CGUE Sezione VI 12 dicembre 2024 C 388/23)

  1. Caratteristiche e proprietà oggettive del bene: al punto 31 si legge “ la classificazione doganale delle merci nella NC è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23, EU:C:2024:696, punto 65 e giurisprudenza ivi citata)”;
  2. Determinazione del senso e portata dei termini: punto 34 è affermato che “ai sensi di una costante giurisprudenza, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 25 maggio 2023, Danish Fluid System Technologies, C‑368/22, EU:C:2023:427, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”;
  3. Valore e ruolo dei pareri di classificazione dell’OMD/WCO (organizzazione mondiale delle dogane, world customs organization) per cui, al punto 45, è affermato che “occorre ricordare che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, i pareri dell’OMD che classificano una merce nel SA costituiscono indizi che contribuiscono in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC (sentenza del 16 novembre 2023, Viterra Hungary, C‑366/22, EU:C:2023:876, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)” .

Infine, si ribadisce ancora una volta, l’importanza di un adeguato presidio dei processi aziendali relativi alla classificazione doganale poiché, ai sensi del decreto legislativo 141/2024 (riforma doganale 2024), può generare errori che determinano una classificazione infedele e quindi, al di sopra della soglia di 10.000 euro, sanzioni di natura penale. Ma v’è di più poiché la classificazione ha conseguenze sulla determinazione del made in (origine non preferenziale) e dell’applicazione del CBAM.