Classificazione doganale e caratteristiche e proprietà oggettive
La Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza Sezione VI 16 novembre 2023, in causa C-366/22 – è tornata ad esprimersi su un importante elemento dell’obbligazione doganale e cioè la classificazione.
In particolare, i giudici unionali hanno statuito:
- In merito alla funzione delle pronunce delle loro sentenze con rinvio in materia di …”consiste nel chiarire al giudice del rinvio i criteri la cui attuazione gli consentirà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione…” ed ancora “…Detta classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 9 febbraio 2023, LB (Air loungers), C-635/21….”. Inoltre, continuano sul medesimo punto “… al fine di fornire al giudice nazionale una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a.C-198/15, EU:C:2016:362, punto 17 e giurisprudenza ivi citata)…”
- In merito alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC (nomenclatura combinata) “… la classificazione tariffaria delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura…”;
- Riguardo al criterio principale della classificazione doganale, affermano che “…Secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli corrispondenti. La destinazione del prodotto in questione può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, e deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso [sentenza del 9 febbraio 2023, LB (Air loungers), C-635/21, EU:C:2023:85, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]…”;
- Ribadiscono che le note esplicative del sistema armonizzato (SA) e della nomenclatura combinata (NC) e i pareri della OMD (Organizzazione mondiale delle dogane o World Customs Organization) pur non avendo un valore vincolate costituiscono una fonte importante d’interpretazione. Infatti, nella sentenza in commento si legge “… Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, sebbene le note esplicative del SA e della NC non abbiano forza vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono elementi utili per l’interpretazione di quest’ultima (sentenza del 9 febbraio 2023, LB (Air loungers), C-635/21, EU:C:2023:85, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)…” ed anche “…35 Del pari, pur non essendo giuridicamente vincolanti, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, i pareri dell’OMD che classificano una merce nel SA costituiscono indizi che contribuiscono in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC (v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2007, Van Landeghem, C-486/06, EU:C:2007:762, punto 25 e del 25 luglio 2018, Pilato, C-445/17, EU:C:2018:609, punto 26)…”.
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Per approfondimento, vale la pena ricordare che le regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata, da adoperare per la classificazione doganale, sono le seguenti:
REGOLA N.1 “…1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note…”
REGOLA N.2 “…2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3…”
REGOLA N.3 “…3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
- a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;
- b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
- c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione…”;
REGOLA N.4 “…4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia…”;
REGOLA N.5: “…5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito: a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all’insieme il suo carattere essenziale; b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi ( 1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte…”.
REGOLA N.6: “…6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili…”
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Vale la pena aggiungere come la giurisprudenza sia espressa in merito alla classificazione di una “parte” e di beni importati come “smontati”.
Riguardo al primo punto, un bene è “parte” di un altro se è indispensabile per il funzionamento di quest’ultimo. Tale posizione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione Sezione V con sentenza del 6 febbraio 2023, n. 3532 la quale ribadisce, ancora una volta, la centralità delle caratteristiche e proprietà oggettive e della destinazione del bene. In particolare, la Corte di Giustizia con sentenza del 9 marzo 2023, C-725/2021 ha sottolineato che “…“per poter qualificare un articolo come “parte”, […], non basta dimostrare che senza tale articolo la macchina o l’apparecchio non è in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina o dell’apparecchio di cui trattasi è condizionato da detto articolo…”.
Invece, sempre i giudici unionali, con sentenza del C-107/22 del 27 aprile 2023 (sezione VI) hanno affermato in merito ai prodotti smontati e importato quanto segue “…1) La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, deve essere interpretata nel senso che:
si deve ritenere che componenti di un apparecchio di ricezione satellitare destinati, dopo la loro immissione in libera pratica, a essere assemblati per formare un apparecchio completo –componenti che sono trasportati in un unico container e dichiarati, ai fini della loro immissione in libera pratica, lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante, in nome proprio e per proprio conto, mediante due distinte dichiarazioni di immissione in libera pratica, e che, al momento della loro immissione in libera pratica, appartengono a due imprese collegate – costituiscano un tale apparecchio, presentato smontato o non montato, ai sensi di questa stessa regola, e rientrino pertanto in un’unica voce doganale, nei limiti in cui sia accertato, tenuto conto di fattori oggettivi, che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi costitutivi di tale apparecchio.
2) La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile anche quando talune delle merci in questione sono dichiarate ai fini della loro immissione in libera pratica, mentre altre sono vincolate al regime del transito comunitario esterno…”.
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In estrema sintesi, è possibile affermare che la classificazione doganale ricopre un ruolo importante nei seguenti meccanismi giuridici legati all’obbligazione doganale:
- Determinazione dell’aliquota del dazio applicabile in importazione;
- Determinazione dell’origine preferenziale e non preferenziale della merce;
- Compliance con misure di politica tariffaria
- Ottenimento e mantenimento dell’AEO.
In primo luogo, è importante considerare che l’articolo 56 del regolamento 952/2013 (codice doganale europeo) prevede, nel suo primo comma, che “…1. I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune. Le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione…”. Nell’alinea successivo, tale norma, specifica in cosa consiste la tariffa doganale comune e cioè “…2. La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:
- a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
- b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni dell’Unione specifiche per l’applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;
- c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;
- d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;
- e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;
- f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l’esenzione per i dazi su talune merci;
- g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);
- h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell’Unione…”.
Inoltre, tali enunciati vengono meglio chiariti dal successivo articolo 57 del medesimo regolamento, il quale dispone che “…1. Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.
- Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni
dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.
- La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.
- La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2…”.
Infine, per quanto riguarda il legame tra l’AEO e il processo di classificazione si segnala che il quesito 1.3.2 del QAV(questionario di autovalutazione) per l’AEO per cui: “…a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”