Principio di proporzionalità nella giurisprudenza della Corte di giustizia della UE: un aggiornamento
La Corte di giustizia dell’UE con la sentenza emessa dalla propria sezione III in data 19 dicembre 2024 nelle cause riunite cause riunite C‑717/22 e C‑372/23 ha approfondito alcuni aspetti applicativi del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative doganali.
L’Amministrazione doganale nazionale è legittimata dalla normativa unionale ad applicare una violazione della normativa doganale dovuta soltanto a una negligenza, costituita, ad esempio, dall’inosservanza della forma appropriata di dichiarazione delle merci trasportate. Però non può applicare una sanzione amministrativa di importo corrispondente, come minimo, al valore in dogana delle merci oggetto di tale violazione. Si tratta, infatti, di un trattamento sanzionatorio privo di proporzionalità nei punti 49 e 50 delle sentenze soprarichiamate si legge che: “ l rigore delle sanzioni deve essere infatti adeguato alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo, in particolare, un effetto realmente dissuasivo, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 2017, Euro-Team e Spirál-Gép, C‑497/15 e C‑498/15, EU:C:2017:229, punto 42, e del 24 febbraio 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, C‑452/20, EU:C:2022:111, punto 39). 50 Tale requisito s’impone agli Stati membri non solamente per quanto concerne la determinazione degli elementi costitutivi di una violazione e delle norme relative all’importo delle sanzioni pecuniarie, ma anche riguardo alla valutazione degli elementi di cui si può tenere conto per la fissazione dell’importo della sanzione (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, J.P. Mali, C‑653/22, EU:C:2023:912, punto 33 e giurisprudenza citata)”.
La sanzione è altresì proporzionale quando prevede la confisca dei beni importati anche se non appartenenti all’importatore. E’ necessario però che il giudice di merito e, prima ancora l’Amministrazione doganale, provino che il proprietario delle merci è soggetto cui de facto deve o dovrebbe essere ricondotta la sanzione. Si ricordano, al riguardo i seguenti punti della sentenza in commento: “ 64 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le merci confiscate non appartengono a VU, bensì alla Sistem Lux. Come in particolare hanno rilevato la direzione delle dogane e il governo bulgaro nelle loro osservazioni scritte, risulta che tale società è il destinatario delle merci e/o il titolare del regime di transito dell’Unione. Essa sarebbe quindi tenuta, nell’una o nell’altra di tali ipotesi, a rispettare gli obblighi derivanti dall’articolo 233 del codice doganale dell’Unione. 65 In tali circostanze, non è escluso che la Sistem Lux possa essere considerata la persona alla quale, in caso di inosservanza degli obblighi derivanti da tale articolo 233, deve essere imputata la violazione di tale disposizione. Spetta ai giudici del rinvio verificare tali elementi di fatto al fine di accertare l’eventuale responsabilità di detta società. 66 Nell’ambito delle due ipotesi di cui al punto 64 della presente sentenza, occorre constatare che, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa doganale di impedire l’importazione illegale di merci non unionali nell’Unione e di lottare contro la frode garantendo la corretta riscossione dei dazi all’importazione per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2010, DSV Road, C‑234/09, EU:C:2010:435, punto 33, e del 7 aprile 2022, Kauno teritorinė muitinė, C‑489/20, EU:C:2022:277, punto 35), la confisca, quale sanzione complementare, di tali merci, quando esse appartengono a una persona alla quale è imputabile una violazione del codice doganale dell’Unione, risulta proporzionata, potendo dissuadere gli operatori interessati dal violare gli obblighi derivanti da tale codice e impedire che tali operatori possano trarne vantaggio. 67 Tale interpretazione è peraltro corroborata dall’articolo 198, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione, secondo il quale «[l]e autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca (…), per rimuovere le merci (…) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale».
Infine, i giudici della Corte di giustizia affermano che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 “relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato” deve essere interpretato nel senso che non si applica a una misura di confisca adottata a seguito di una violazione della normativa doganale quando tale violazione non costituisce un reato punibile con una pena privativa della libertà di durata superiore a un anno, bensì un illecito amministrativo.