Dichiarazione annuale per l’energia elettrica. Anno d’imposta 2024: Istruzioni per la compilazione
La circolare 31/2024 dell’Agenzia delle dogane, allo scopo di effettuare la dichiarazione annuale per l’energia elettrica entro il 31 marzo 2025, fornisce i seguenti documenti.
- MODELLO AD-1 – Recante, in formato .xlsx, la dichiarazione Energia Elettrica – anno d’imposta 2024.
- Allegato al Modello AD-1 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO D’IMPOSTA 2024.
La dichiarazione di consumo e produzione deve essere redatta e inviata dai soggetti obbligati (officine elettriche anche nella configurazione di comunità energetiche rinnovabili o cer) in forma telematica o attraverso System to System (S2S) oppure User to System (U2S) utilizzando l’apposita piattaforma di interoperabilità dell’ADM, optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S).
La circolare 31/2024 indica le novità della nuova dichiarazione:
- possibilità di indicare “R) Cessione alla rete da impianto di accumulo” e “ S) Ricezione da rete a impianto di accumulo” allo scopo di accogliere i flussi di energia elettrica da e verso gli impianti di accumulo (BESS). Nelle istruzioni si legge: “ la nuova tipologia “S” – RICEZIONE DA RETE A IMPIANTO DI ACCUMULO : in questa tipologia gli esercenti officine che includono impianti di accumulo indicheranno il flusso di energia ricevuta dalla rete verso tali impianti”
- Nuove istruzioni per la redazione dell’elenco propri fornitori e cedenti.
In merito a quanto indicato al punto 2) e cioè la compilazione dell’allegato 13 della dichiarazione si riporta quanto segue: “ 13. ALLEGATO – ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI:
I soggetti obbligati con autorizzazione, venditori e acquirenti per uso proprio, devono compilare l’allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi all’energia elettrica riscontrabili dalle fatture di acquisto ovvero dai dati di misura ricevuti dai distributori locali ai fini dell’emissione della bolletta ai consumatori finali, indicando: la provenienza, il fornitore e i cedenti, con le relative quantità.
In continuità con le istruzioni per la dichiarazione di consumo emanate per l’anno 2023, allo scopo di accertare il rendimento medio nazionale della generazione elettrica da fonte non rinnovabile per i fini dell’art. 12, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n.111, gli esercenti officine di produzione da combustibili fossile sono tenuti a compilare l’allegato, dichiarando i propri fornitori di prodotti energetici e le relative quantità (espresse in kWh).
L’allegato deve essere, pertanto, compilato:
o dai venditori (soggetti obbligati con autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del TUA);
o dagli acquirenti per uso proprio (soggetti obbligati con autorizzazione di cui all’art. 53, comma 1, lettera c-bis), del TUA);
o dagli esercenti officine di produzione per uso proprio da fonte non rinnovabile, limitatamente ai fornitori dei prodotti energetici utilizzati nella generazione termoelettrica”.
Per spirito di completezza si suggerisce di far riferimento alla nota n.900 del 2 gennaio 2023 dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) per gestire gli adempimenti della società che è il soggetto responsabile di un’officina elettrica per la cui energia elettrica si deve redigere ed inviare la dichiarazione di consumo e produzione. Tali disposizioni valgono anche per il gas.
In particolare, ADM ha segnalato che:
- A norma del comma 1 dell’art. 2504-bis cod. civ. “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;
- fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società da essa interessate operano come entità distinte ed autonome, ciascuna titolare di un proprio codice ditta e di specifiche contabilità in seno agli Uffici preposti alla loro;
- l’attività svolta dalla società incorporata prima della stipula dell’atto di fusione deve essere mantenuta distinta da quella della società incorporante. Ciò vuol dire che deve essere oggetto di una specifica dichiarazione annuale afferente al suddetto periodo;
- successivamente alla stipula dell’atto di fusione la società incorporante subentra alla società incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, proseguendone l’attività di fornitura senza soluzione di continuità e assumendo la relativa obbligazione tributaria.
- La società incorporante o la nuova società provvede a versare sulle proprie contabilità di ambito corrispondenti ai territori di fornitura i ratei in precedenza dovuti dall’incorporata in relazione all’attività predetta;
Si tratta di un atto di prassi molto importante che trova applicazione nelle operazioni societarie nel mercato delle energie rinnovabili dove spesso ogni impianto fotovoltaico, impianto eolico, impianto a biomasse, idrogeno è posseduto da una special purpose vehicle e cioè una società di scopo.