circular economy,  energie rinnovabili

ISCC EU, biocarburanti e RNFBO

La decisione di esecuzione (UE) 2024/3176 della Commissione del 19 dicembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/602 per quanto riguarda il “riconoscimento del sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification — ISCC EU» per la biomassa forestale, i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato” prevede, tra le altre novità, le seguenti modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2022/602.

L’articolo 1 subisce le seguenti modifiche: “

  1. a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa agricola di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;»;

  1. b) sono aggiunti i tre commi seguenti:

«Alla luce della richiesta di riconoscimento del 30 novembre 2023, il sistema dimostra inoltre la conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 e ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della medesima direttiva.

Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema dimostra anche la conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001.

Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema fornisce dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell’articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.»;.

Quindi il nuovo testo di tale norma è il seguente:

Articolo 1

Il sistema volontario «International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

  1. a) delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa agricola di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001
  2. b) rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
  3. c) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri sul basso rischio di

cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Alla luce della richiesta di riconoscimento del 30 novembre 2023, il sistema dimostra inoltre la conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 e ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della medesima direttiva.

Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema dimostra anche la conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001.

Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema fornisce dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell’articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

Per quanto riguarda il contesto normativo nazionale si ricorda il decreto interministeriale 23 gennaio 2012 in materia di  “Certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi” e il decreto 14 novembre 2019 sulla istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita’ dei biocarburanti e dei bioliquidi basato sulla certificazione per l’intera catena di consegna dei biocarburanti e dei bioliquidi.

Si tratta di un sistema dove il ruolo degli organismi di certificazione ricopre una particolare importanza.