AEO, inosservanze, revisione della bolletta e regolarizzazione a posteriori: circolare 25/D 2024.
La circolare 25/D pubblicata il 10 dicembre 2024 dall’Agenzia delle dogane e monopoli analizza gli istituti della regolarizzazione a posteriori e della revisione della dichiarazione su istanza di parte alla luce della riforma doganale realizzata dal decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024.
In primo luogo, tale atto di prassi fornisce la definizione di “inosservanza” da intendersi come la violazione di “una serie di obblighi, di fare o di astenersi dal fare, sia nello svolgimento di procedure doganali [previsti dalla normativa doganale unionale a carico degli operatori economici], sia nella gestione delle autorizzazioni doganali” e può determinare o meno l’insorgenza dell’obbligazione doganale.
In particolare, le inosservanze determinano l’insorgenza del debito doganale nelle ipotesi previste dall’articolo 79 del regolamento UE 13 ottobre 2013 n.952/2013: “a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio; b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all’interno del territorio doganale dell’Unione; c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell’uso finale delle merci, di un’esenzione dai dazi o di un’aliquota ridotta di dazio all’importazione”.
Sempre il medesimo articolo 79 paragrafo 1 lettera h, prevede che l’obbligazione si estingue al verificarsi delle seguenti condizioni: i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode; ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci”. A tale novero bisogna aggiungere la circostanza che l’inosservanza, al momento della sua commissione, non costituisse un “tentativo di frode” da intendersi come “come un’azione premeditata/volontaria, in cui l’operatore agisce con consapevolezza e intenzionalità, adottando un comportamento deliberato contrario alla legge” alla luce di “ tutti i fatti e le situazioni riferibili al caso specifico e che, qualora dall’esame della documentazione presentata per la regolarizzazione, l’Amministrazione non sia in grado di stabilire l’assenza del tentativo di frode può chiedere, ai sensi dell’articolo 15 CDU, all’operatore economico o alla persona in questione di fornire ulteriori elementi/documenti necessari allo scopo”.
L’articolo 103 indica le condizioni alle quali le inosservanze non determinano conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale e cioè: “a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stata concessa se tale proroga fosse stata chiesta; b) quando un’obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica; e) se è sorta un’obbligazione doganale a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all’inosservanza prima che l’obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo”. Di conseguenza, se la regolarizzazione avviene dopo la notifica dell’obbligazione doganale da parte dell’amministrazione o dopo aver ricevuto comunicazione dell’intenzione della dogana di effettuare un controllo, non produce effetto.
La regolarizzazione a posteriori, in generale, è l’atto in virtù del quale avviene la dichiarazione in dogana oltre i termini temporali previsti dalla normativa doganale unionale in materia di presentazione delle merci in dogana (articolo 139 CDU e segg.). Può interessare sia merci soggette a dazi all’importazione sia merci sulle quali non gravano tributi.
Un aspetto degno di particolare attenzione è costituito dalla previsione che “ gli Uffici, nel valutare la buona fede del dichiarante, terranno anche in conto il possesso della qualifica AEO” accompagnato dalla nota a piè di pagina “Ovviamente, la reiterazione dell’inosservanza da parte di un soggetto AEO potrà avere riflessi negativi sulla qualifica autorizzata”. Quindi, nella valutazione delle inosservanze la valutazione della qualifica di AEO gioca un ruolo importante in quanto è l’unica autorizzazione doganale che attribuisce al suo possessore l’affidabilità richiesta per ottenere una serie di agevolazioni, semplificazione ma che presuppone l’esercizio di una diligenza qualificata basata sui continui risk assessment e monitoraggio dei processi aziendali che direttamente o indirettamente afferiscono all’obbligazione doganale.
Invece, per ciò che concerne la revisione della dichiarazione su istanza di parte è opportuno segnalare che trova fondamento nella facoltà della parte di modificare una dichiarazione modificata dalla dogana. Può essere richiesta per il cambio codice TARIC,cambio di origine, valore e altri elementi ma deve essere sempre preventivamente autorizzata dalla dogana.