Energia elettrica, tassazione ambientale, fonti rinnovabili e delega fiscale
La tassazione ambientale dell’elettricità e dei prodotti energetici ha ricevuto un altro interessante contributo da parte della Corte di giustizia dell’UE la quale, con la sua Sezione V nella sentenza C-833/21 del 23 giugno 2023 ha affermato che: “…una normativa nazionale che prevede la tassazione del carbone utilizzato per la produzione di elettricità soddisfa la condizione contenuta in tale disposizione, secondo cui l’imposta deve essere istituita «per motivi di politica ambientale», qualora esista un nesso diretto tra l’impiego del gettito della tassazione in questione e la sua finalità o qualora tale imposta, senza perseguire una finalità puramente di bilancio, sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta di garantire una migliore tutela dell’ambiente…”. In altre parole, è possibile la tassazione (imposte di consumo, accise) di una fonte d’energia inquinante a condizione che il modulo tributario in esame si basi su:
- un nesso diretto tra l’impiego del gettito della tassazione in questione e la sua finalità o qualora tale imposta;
- sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti.
In particolare, in merito al “nesso diretto” tra gettito della tassazione e finalità ambientale e alla capacità di influenzare il comportamento dei contribuenti si ricordano la sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13 , punto 38, e l’ ordinanza del 7 febbraio 2022, Vapo Atlantic, C‑460/21, EU:C:2022:83, punto 24.
In particolare, si può affermare che “….le accise con la loro natura di imposte sui consumi e produzione armonizzate a livello comunitario e dotate di una struttura unitaria e statale a livello nazionale, possono essere concepite come funzionalizzate al raggiungimento congiunto di politiche fiscali ed ambientali, pur rimanendo nell’alveo tracciato dagli ordinamenti giuridici europeo e di quello dei paesi membri; per l’effetto, tale categoria di tributi richiede un accertamento sempre caratterizzato dallo sforzo di considerare le peculiarità del ciclo produttivo al quale si riferisce e, parimenti, costantemente valutato rispetto agli obiettivi di fiscalità ambientale eventualmente attribuiti…” (A.Elia La Carbon tax e la sua applicazione proporzionale al potere inquinante dei combustibili Diritto e Pratica Tributaria 2012 volume 38 n.1)
Si ricorda, infine, che tale sentenza rappresenta un importante contributo dottrinale per l’attuazione dell’articolo 12 (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi) della legge di delega fiscale secondo cui: “ …a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
- b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale a consumatori finali ai fini del riconoscimento dell’accisa agevolata o esente;
- c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli maggiormente compatibili con l’ambiente;
- d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente;
D’altronde, a proposito di quest’articolo la relazione illustrativa della delega fiscale segnala che: “…Si prevede poi che, per le medesime finalità ambientali, si provveda alla ridefinizione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica sempre in relazione all’impatto di ciascun combustibile sull’ambiente…”.
Queste disposizioni rappresentano un’ importante attenzione verso: a) l’applicazione dei principi dell’accordo di Parigi; b) completamento del quadro normativo europeo di tutela ambientale attraverso: