Circolare 13 Agenzia dogane e monopoli 13 giugno 2025 il SOAC e alcune considerazioni su AEO e compliance secondo il decreto legislativo 231 del 2001

Il SOAC (soggetto obbligato accreditato) è un altro degli argomenti approfonditi dalla circolare 13/D pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025 in merito le novità normative disposte dal decreto legislativo. 28 marzo 2025, n. 43 in materia di revisione delle accise (decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995).
Come già definito in alcuni interventi il Soggetto obbligato accreditato (SOAC) è stato introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettere a) ed e) decreto legislativo. 28 marzo 2025, n. 43.
In via preliminare, secondo chi scrive, è auspicabile che:
- vengano previste semplificazioni per l’operatore economico AEO che chiede il SOAC;
- Vengano previste disposizioni di favore per l’economia circolare ed energie rinnovabili.
Il SOAC, come l’operatore economico autorizzato, è uno status giuridico che si inserisce in una politica generale di rafforzamento della compliance mediante l’attribuzione di maggiori semplificazioni agli operatori economici che maggiormente basano i propri comportamenti su correttezza, professionalità e trasparenza e che, per l’effetto, siano stati riconosciuti affidabili. E’ possibile pensare che sarà conferito attraverso l’autorizzazione come l’AEO.
Può farsi riconoscere quale soggetto obbligato accreditato ed avvalersi dei connessi benefici in termini di esonero, parziale od integrale, cauzionale e di specifiche semplificazioni operative e contabili calibrati al livello di affidabilità conseguito (Base, Medio o Avanzato, previo superamento del punteggio minimo previsto):
– l’esercente deposito fiscale (prodotti energetici, prodotti alcolici, tabacchi lavorati); – la società registrata o il soggetto autorizzato a sostituirla di cui all’art. 21, comma 6, TUA (carbone, lignite e coke);
– il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali ex art. 26, comma 7, TUA;
– il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica ai consumatori finali ex art. 53, comma 1, TUA.
Invece, restano escluse altre tipologie di soggetti obbligati d’accisa, così come gli esercenti operanti in altri settori d’imposta contemplati dal TUA (testo unico accise).
Il richiedente lo status di SOAC deve provare che ricorrono le seguenti condizioni soggettive: – sia in esercizio da almeno cinque anni continuativi in uno dei settori di attività ricompresi nel campo di applicazione del SOAC, decorrenti dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione; – alla data di presentazione della richiesta, non sia stata esercitata nei suoi confronti l’azione penale per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA e altresì, nel quinquennio antecedente la richiesta, non risulti destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi del c.p.p., per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA; – non sia sottoposto a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ovvero a procedure d’insolvenza e altresì non lo sia stato nell’ultimo quinquennio; – per le persone giuridiche o società, non risultino provvedimenti sanzionatori emanati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA. Vale la pena aggiungere che quest’ultimo requisito troverà applicazione dal 1° luglio 2028. A tal ultimo proposito l’art. 4 del D.Lgs. n. 141/2024 (riforma doganale 2024), recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, che, come noto, ha integrato l’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.
Ai sensi di questo decreto legislativo hanno rilevenza eventuali sanzioni penali comminate alle persone che ne rivestono ruoli apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (comma 2). Di conseguenza, la riscontrata carenza dei requisiti preliminari determina la manifesta inammissibilità dell’istanza prodotta, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste.
Invece, in caso di possesso dei requisiti per lo status di SOAC, si incardina il procedimento amministrativo di accreditamento che deve durare non oltre 120 giorni dal momento di accettazione dell’istanza. L’Amministrazione doganale deve valutare durante il suddetto procedimento:
- la conformità alle prescrizioni fiscali, da comprovare attraverso l’assenza di condotte integranti violazioni, gravi e ripetute, alla disciplina dell’accisa, dell’IVA e dei tributi doganali che abbiano dato luogo alla irrogazione di sanzioni amministrative (art.9-quinquies, comma 2, lettera e), TUA) Quanto ai richiesti attributi di gravità e reiterazione di tali violazioni, gli stessi costituiscono oggetto di vaglio sulla base dei parametri di commisurazione selezionati dalla fonte primaria medesima (natura; entità; frequenza; dimensioni strutturali; volume d’affari) secondo canoni di proporzionalità; quest’aspetto deve essere dettagliato da un decreto ministeriale ad hoc. In genere, bisogna segnalare che l’assenza di gravi fattispecie di illecito amministrativo identifica uno dei requisiti soggettivi richiesti, ben più a monte, per la stessa istituzione del deposito fiscale di prodotti energetici (art. 23, comma 6, TUA), di prodotti alcolici (art. 28, comma 7 bis, TUA), di tabacchi lavorati (DM 22 febbraio 1999, n. 67) ossia per il riconoscimento della qualifica, di base, di depositario autorizzato.
- la professionalità, ( è la condizione per cui il soggetto istante deve tra l’altro comprovare, attraverso la pregressa esperienza, il possesso di capacità tecniche adeguate al livello di operazioni usualmente svolte nell’esercizio degli impianti di prodotti sottoposti ad accisa);
- l’organizzazione aziendale, ( si sostanza nelle modalità di gestione degli elementi essenziali dell’azienda, la disponibilità di struttura logistica per la movimentazione dei prodotti, la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità gestorie, la dotazione di sistemi elettronici per il colloquio telematico con l’Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti);
- la solvibilità finanziaria, che va rapportata allo specifico settore di attività condotta ed alla sostenibilità del piano industriale predisposto per la gestione dell’impianto/esercizio ivi compresa la copertura dei costi di approvvigionamento;
- la filiera di approvvigionamento, la quale viene ad assumere autonomo rilievo per la forte incidenza, sulla valutazione complessiva, dell’affidabilità fiscale della catena dei fornitori dei prodotti e dei cessionari intermedi.
I predetti cinque profili di affidabilità sono riferiti al periodo temporale che intercorre tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza e la data di conclusione dell’istruttoria, con facoltà per l’Agenzia di eseguire sopralluoghi presso i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa . Il provvedimento di riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato ha un’efficacia temporale di quattro anni salvo che l’attività di monitoraggio, conseguente all’instaurarsi di una relazione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria, rilevi il venir meno dei requisiti preliminari di ammissione o dei profili di affidabilità oppure la modifica del livello legato al punteggio numerico sintetico conseguito.
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14 luglio 2025: Per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e Accise la “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale” edito da Maggioli 2025.