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Circolare 13 Agenzia dogane e monopoli 13 giugno 2025: il nuovo quadro delle accise per energia elettrica e gas

La circolare 13/d pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 13 giugno 2025 fornisce chiarimenti in merito al nuovo sistema delle accise per energia elettrica e gas così come revisionato dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 in materia di revisione delle accise (decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995 recante il testo unico sulle accise).

Si segnalano le principali modifiche al testo unico delle accise:

– con specifico riguardo all’accisa sul gas naturale destinato alla combustione, viene prevista una nuova qualificazione delle destinazioni d’uso del prodotto che determinano l’applicazione delle distinte aliquote. Le aliquote verranno distinte rispetto agli usi domestici o non domestici. Vengono però previste ipotesi di uso promiscuo; si legge nella circolare 13/d “unitamente alla espressa disciplina delle ipotesi in cui il gas naturale viene destinato ad un “uso promiscuo” ovvero utilizzato contestualmente in impieghi, con esclusione dell’uso per autotrazione, a differente trattamento (applicazione di distinte aliquote di accisa; esenzione; non sottoposizione ad accisa) e fornito presso un unico punto di riconsegna (PDR)”.

– disciplina dettagliata del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ad operare come soggetto venditore

– per i venditori di energia elettrica sarà necessario il possesso dell’abilitazione alla vendita rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi della legge n. 124/2017;

– sia per il settore del gas che per quello dell’energia elettrica, si menziona la rimodulazione dell’importo della cauzione che, in fase di avvio dell’attività, dovrà essere versata in misura pari al 15 per cento dell’accisa annua dovuta, calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli in possesso dell’Agenzia, anziché di un dodicesimo come attualmente previsto;

– chi fattura gas naturale ed energia elettrica dovrà a settembre e marzo di ciascun anno, effettuare dichiarazioni di consumo semestrali, anziché annuali, contenenti gli elementi necessari per determinare il debito di imposta relativo al semestre solare di riferimento. Tale disciplina si applica anche  a coloro che tramite la propria officina di produzione che consumano energia elettrica per uso proprio ;

– chi fattura gas naturale ed energia elettrica avrà l’obbligo di comunicare, entro la fine di ciascun mese solare ed esclusivamente in forma telematica, i dati sui quantitativi di prodotto fatturati nel mese precedente, ripartiti per destinazione d’uso.

– rateizzazione e maggiore modulazione del pagamento dei rati d’accisa. Inoltre, i termini di scadenza entro cui devono essere effettuati i versamenti dell’accisa vengono allineati per entrambi i settori di accisa ovvero entro la fine di ogni singolo mese.

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