Il piano di transizione 5.0: cos’è e a chi si rivolge. Attenzione alla compliance aziendale
Il Piano di Transizione 5.0 è stato istituito e regolato dall’art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater). Il piano di Transizione 5.0 si caratterizza:
- Obiettivi: promozione della transizione energetica e digitale. L’articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024 n.19 al primo comma recita quanto segue: “ Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.”;
- A chi è rivolto: imprese e stabili organizzazioni che, secondo la suddetta norma “ che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici”. Bisogna aggiungere anche le ESCO (Energy services company) “certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente”.
- Beneficio: Il beneficio per le imprese e stabili organizzazioni residenti ne territorio dello Stato consiste nel “un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati”.
- Cosa è agevolabile: Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale (allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- Chi è escluso :a)chi è sottoposto a liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;b) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (anche in questo caso è molto importante, per gli operatori economici coinvolti in attività doganale prestare molta attenzione alla corretta gestione degli adempimenti richiesti dal D.lgs 231/2001, dall’AEO e dalla completa compliance rispetto alla normativa doganale); c) rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per eventuali approfondimenti normativi si suggeriscono le seguenti fonti:
FAQ MIMIT GSE Aggiornate al 21 febbraio 2025;
MIMIT Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877- Transizione 5.0;