FAQ Piano Transizione 5.0 aggiornamento MIMIT 21 febbraio 2025. Parte prima
Il 21 febbraio 2025, il MIMIT (Ministero made in Italy e PMI) ha pubblicato, le FAQ relative al piano “Transizione 5.0”. Si tratta di un importante strumento a supporto degli operatori economici coinvolti in processi di sostenibilità, economica circolare e transizione energetica. Si valuta, inoltre, che tali FAQ possono essere un interessante ausilio per lo sviluppo delle CER (comunità energetiche rinnovabili).
Si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse e quelli oggetto dell’aggiornamento.
In linea generare bisogna ricordare che:
- La richiesta di riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 deve essere presentata tramite il portale web del GSE [con SPID all’Area Clienti del GSE]
- L’obiettivo del piano Transizione 5.0 è quello di “di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili”.
Si riportano le FAQ oggetto di modifica dalla n.1.2 alla 2.13 (per le successive: si può cliccare QUI).
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1.2. D. Qual è il riferimento normativo del Piano Transizione 5.0?
- Il Piano è istituito e regolato dall’art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio. Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (DM “Transizione 5.0”). Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 16 agosto 2024, la circolare operativa contenente chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
Nel dettaglio, la predetta circolare contiene istruzioni operative per l’accesso al credito d’imposta, in relazione a specifici profili, quali: l’individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i requisiti degli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni per il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni previste nell’ambito della procedura di accesso al credito d’imposta e la relativa documentazione da allegare.
2.1. D. Chi può accedere all’agevolazione?
- R. Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Sono escluse dal beneficio le imprese:
- a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
2.2. D. Qual è la procedura per accedere all’agevolazione?
R. L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi esclusivamente tramite SPID.
In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare
“Operatore credito d’imposta – Transizione 5.0”.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:
- Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
– il soggetto beneficiario;
– il progetto di innovazione;
– gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
– l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
– l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.
Si precisa che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
- Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva.
iii. Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
- Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
- Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l’altro:
– dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
– dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all’articolo 17, DM “Transizione 5.0”.
- Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Per approfondire le modalità di acceso, compilazione ed invio della documentazione è disponibile la Guida all’utilizzo del Portale Transizione 5.0.
2.3. D. Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex-ante ed ex-post?
R.
1.I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:
2. gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
3. le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
4.gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
2.4. D. Chi può rilasciare la perizia asseverata che attesti le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura?
- R. La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
2.5. D. Quale documentazione l’impresa è tenuta a conservare?
- L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, per le attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica.
In particolare, l’impresa dovrà conservare gli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni ex- ante ed ex-post, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
2.6. D. Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di presentazione della comunicazione preventiva?
- La comunicazione preventiva dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal Portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
– Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
– Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva;
– Certificazione ex ante firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
– Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
– Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
– Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
– Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi della Normativa antiriciclaggio.
2.7. D. Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di comunicazione di completamento del progetto di investimento?
- R. La comunicazione di completamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
– Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
– Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva (Allegato I – Delega per l’invio delle comunicazioni);
– Schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati (Allegato VII – Schede tecniche DNSH (A,B,C,D,E F1,F2);
– Certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione ex post, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il “Modello di certificazione ex post” (Allegato X – Certificazione ex post);
– Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
– Attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto (Allegato V – Attestazione di possesso della Perizia tecnica e della Certificazione contabile);
– Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
– Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (Allegato III- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente);
– Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (Allegato IV – Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili);
– Attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati del titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (Allegato II – Dichiarazione dati titolare effettivo).
L’Impresa Beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui al capitolo 5. Il GSE, nell’ambito delle attività di vigilanza e controlli di cui agli artt. 19 e 20 del DM “Transizione 5.0”, si riserva di poter acquisire tale documentazione.
2.8. D. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d’innovazione?
- R. Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione alla stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste n stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.
Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
2.9. D. Come viene verificato il rispetto del principio del DNSH?
- L’impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l’accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post). Nelle fasi di prenotazione del credito d’imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento.
La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata dalla Piattaforma informatica “Transizione 5.0” sulla base dei dati caricati dall’impresa Beneficiaria, accompagnata dalle pertinenti check list, relative agli investimenti realizzati, compilate nelle sezioni opportune. L’eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di successivi controlli e audit.
2.10. D. É possibile e:ettuare modifiche al programma di investimento rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione?
- Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d’investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
– aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
– attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
– variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e presenti eventualmente una nuova richiesta.
2.11. D. Per la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione (DM Transizione 5.0, art. 12, comma 4), è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?
- R. No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere e>ettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.
2.12. D. Entro quando è possibile e:ettuare l’interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione?
- R. L’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 sancisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo. L’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento. Pertanto, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante. Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita Piattaforma informatica.
2.13. D. Se l’intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?
- R. In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%”. Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla “Guida all’utilizzo del portale TR5” disponibile nella sezione “documenti” della pagina “Transizione 5.0” del sito del GSE.