FAQ Piano Transizione 5.0 aggiornamento MIMIT 21 febbraio 2025. Parte seconda
Il 21 febbraio 2025, il MIMIT (Ministero made in Italy e PMI) ha pubblicato, le FAQ relative al piano “Transizione 5.0”. Si tratta di un importante strumento a supporto degli operatori economici coinvolti in processi di sostenibilità, economica circolare e transizione energetica. Si valuta, inoltre, che tali FAQ possono essere un interessante ausilio per lo sviluppo delle CER (comunità energetiche rinnovabili).
Si riportano di seguito gli aspetti di maggiore interesse e quelli oggetto dell’aggiornamento.
In linea generare bisogna ricordare che:
- La richiesta di riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 deve essere presentata tramite il portale web del GSE [con SPID all’Area Clienti del GSE]
- L’obiettivo del piano Transizione 5.0 è quello di “di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili”.
Si riportano le FAQ oggetto di modifica dalla n.2.17 alla 10.2 e si evidenzia il legame tra alcune delle risposte e tematiche come le ZES e ZLS.
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2.17. D. Il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d’imposta “Transizione 5.0”?
- Ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Tale interpretazione è coerente con i chiarimenti di prassi forniti dall’Amministrazione finanziaria con riferimento al Piano 4.0 (Circolare n. 23/E del 2016, Circolare n. 4/E del 2017).
2.18. D. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0 ma intendesse usufruire – in luogo di tale agevolazione – del credito d’imposta Transizione 5.0, è richiesto il rilascio di un nuova specifica attestazione?
- La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi
di cui agli allegati A e B, nonché dell’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0.
Pertanto, le attestazioni rilasciate per l’accesso al credito d’imposta Transizione 4.0 sono valevoli anche ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0.
Resta fermo il divieto di cumulo tra le agevolazioni previsto dall’articolo 11, comma 2, del DM 24 luglio 2024.
4.18. D. Nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, in cui i beni agevolabili sono ubicati presso dei siti esterni (“aziende clienti”) alla struttura del soggetto che ha diritto all’agevolazione (“gestore distribuzione automatica”), come devono essere verificati i requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0?
- Considerando i diversi modelli organizzativi delle imprese che gestiscono i distributori automatici nel mercato italiano, i requisiti di risparmio energetico possono essere calcolati secondo due modalità alternative
1) a livello di processo interno della società di gestione, misurando l’efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;
2) a livello del processo del fruitore del servizio (“azienda cliente”), valutando il miglioramento dell’efficienza del servizio presso l’azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.
La scelta tra le suddette modalità di calcolo è alternativa. Pertanto, la modalità di verifica del risparmio energetico utilizzata nell’ambito della certificazione ex post non può differire rispetto alla modalità prescelta ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici oggetto della certificazione ex ante.
Viene poi il capitolo “4.1. Procedura semplificata (comma 9-bis dell’art. 38)” per cui: “ Nell’ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici. La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio”
4.19. D. Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in”sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”?
- R. Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
4.20. D. In che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi””?
- Il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:
- a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
– la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
– la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
– la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
– utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
- b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2; c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.
4.21. D. In relazione agli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, a quale tipo di ammortamento occorre fare riferimento per verificare che un bene sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi?
- R. Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.
4.22. D. La rivalutazione di un bene influisce sulla verifica della condizione di cui al comma 9-bis, per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi?
- R. Eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame.
A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione del comma 9-bis dell’articolo 38 del D.L.19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l’adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. Si specifica che per l’accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato.
8.6 D. È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
- L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2).
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
8.7 D. Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica?
- R. Si, il credito d’imposta è cumulabile, fermo restando il non superamento del costo sostenuto, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Si riporta la seguente FAQ modificata in data 21 febbraio 2025:
10.1 D. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?
- Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto
di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene
realizzato.
Pertanto, il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso
condizionale:
1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;
2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è “SI”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “NO”, il progetto di innovazione non è ammissibile.
Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4):
3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento?
Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, si passa alla verifica del punto 4;
4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è “NO”, il progetto è ammissibile. Se la risposta è “SI”, il progetto è escluso.
10.2 D. Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica, sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite l’implementazione di software per l’ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale?
- Si conferma l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l’implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.
In tal senso, la circolare operativa “Transizione 5.0” prevede che per le imprese nel settore della logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata.
Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che, sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d’imposta beni strumentali 4.0, non possono essere ricompresi all’interno dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio, (“relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE”).
Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, si precisa che nell’ambito dei beni appartenenti al citato punto elenco 11 devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili fossili, fatta salva l’applicabilità delle eccezioni previste all’articolo 5 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.
Infine si ricorda che l’aggiornamento effettuato in data 21 febbraio 2025 sono state eliminate le seguenti FAQ: 6.8, 8.1, 8.5.