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Il vino dealcolato o dealcolizzato: cos’è e quali sono gli aspetti doganali e le novità in materia di accise

Il vino può essere definito “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol. Invece, il vino è “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.»

Il vino dealcolizzato risponde alla domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell’Unione. E’ necessario stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e definire i processi autorizzati per la loro dealcolizzazione.  In particolare, tali condizioni dovrebbero tenere conto delle risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) OIV-ECO 432-2012 Beverage Obtained By Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained By Partial Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 523-2016 Wine With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation e OIV-OENO 394A-2012 Dealcoholisation Of Wine. Il principale riferimento normativo è costituito dal regolamento UE 2021/2117 del 2 dicembre 2021 che “che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione”.

La voce doganale da adoperare, alla luce dell’attuale tariffa doganale, è la 2202991995  e cioè “Vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5%”.

Se importato, il vino dealcolizzato/dealcolato può godere del trattamento daziario previsto per l’origine preferenziale legata agli accordi di libero scambio tra UE e paesi terzi.

In ambito doganale, chi vuole godere dei vantaggi competitivi del sistema di accordi di libero scambio tra UE e paesi terzi (esportare e consentire al proprio partner di importare senza dazio oppure con dazio ridotto) deve dotarsi

  1. di un codice EORI;
  2. un’autorizzazione per l’esportatore autorizzato;
  3. iscrizione nel REX (registered exporter o esportatore registrato);
  4. dello status AEO;

Dal punto di vista delle accise, invece, i beni che rientrano delle voci doganali 2202 non contengono alcole interamente ottenuto da fermentazione richiesta dall’art. 36 TUA (Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

Per quanto riguarda il trattamento delle accise sulla produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione si applicano le disposizioni dell’articolo 33 ter del TUA per cui: “1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all’articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 4.  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all’assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione”. Si tratta quindi di un processo normativo ancora in divenire e comunque è consigliabile di ottenere la qualifica di SOAC per la gestione fiscale (accise) dell’alcole etilico.

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Per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e Accise la “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale