• compliance e AEO,  free trade agreement

    Ancora un approfondimento sul MERCOSUR da parte di ADM

    L’avviso dell’Agenzia delle dogane e monopoli sull’“Applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’UE e gli stati firmatari del MERCOSUR. principali contenuti delle linee guida in materia di origine preferenziale” condivide i seguenti chiarimenti: Trattamento preferenziale (dazio ridotto o annullato): Il principio generale è che il trattamento tariffario preferenziale non viene applicato automaticamente: deve essere richiesto dall’importatore e dimostrato tramite specifica documentazione di origine. La richiesta avviene normalmente nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, ma l’accordo consente anche una richiesta successiva all’importazione entro due anni. L’intero sistema si fonda principalmente sull’autocertificazione dell’origine da parte dell’esportatore; Attestazione d’origine: esportatori in UE: REX; esportatori nei paesi MERCOSUR:  Argentina  Brasile e…

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    Avviso Agenzia dogane e monopoli su applicazione provvisoria accordo UE e Mercosur

    Con avviso del 24 aprile 2026, ADM ha informato gli operatori economici della l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il mercato comune del sud, l’Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’Agenzia delle dogane e monopoli ha fornito i seguenti suggerimenti: l’accordo (UE-MERCOSUR) entra in vigore in via provvisoria a decorrere dal 1° maggio 2026. per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, l’Unione europea deve accettare come attestazione di origine anche un «certificato di origine», comprovante che i prodotti importati nell’Unione europea soddisfano i requisiti di origine stabiliti a norma dell’accordo. Il periodo di tre…

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    Accordi di libero scambio e competitività internazionale: una piccola guida operativa

    Conoscere e sfruttare gli accordi di libero scambio aumenta la competitività dell’azienda (grande, piccola, media e microimpresa). E’ questa la conclusione del commissario UE Sefcovic il quale ha dichiarato che “Gli accordi commerciali rendono l’UE più resiliente di fronte alle sfide geopolitiche fornendo fonti di approvvigionamento più sicure e diversificate per le nostre importazioni e mercati stabili per le nostre esportazioni. Gli accordi non solo eliminano le tariffe, ma sostengono anche la coerenza normativa e le norme internazionali, che a loro volta riducono i costi per gli operatori economici. Garantire la più ampia gamma possibile di mercati è fondamentale per le imprese dell’UE in questi tempi turbolenti per il commercio…

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    Il vino dealcolato o dealcolizzato: cos’è e quali sono gli aspetti doganali e le novità in materia di accise

    Il vino può essere definito “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol. Invece, il vino è “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.» Il vino dealcolizzato risponde alla domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi che hanno un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello stabilito per i prodotti vitivinicoli nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere possibile produrre tali prodotti vitivinicoli innovativi anche nell’Unione. E’ necessario stabilire le condizioni alle quali determinati prodotti…

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    Modernised free trade agreeement UE and Mexico: a short check of the rules of origin lays down by the text in priciple

    On 17 January 2025 the negotiations for a modernised  free trade agreements between the EU and Mexico  have been concluded.  The contracting parties will put in place an ambitious and modern framework to deepen and widen EU-Mexico political dialogue, cooperation and economic relations and they will propote the growth potential for EU agri-food exports to Mexico and progressive rules on sustainable development.  In other words, the modernized free trade agreement will set legally binding commitments on labour rights, environmental protection, climate change and responsible business conduct. Subject to final legal revision, the EU and Mexico will now proceed with their respective procedures for conclusion and ratification. According to the text…

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    Accordo Cile e UE: regole operative avviso Agenzia dogane

    L’ avviso dell’Agenzia delle dogane e monopoli pubblicato il 15 gennaio 2025 in merito all’ “entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile del 1 febbraio 2025. Regole e prove dell’origine preferenziale” informa che a decorrere dal 1º febbraio 2025 si applicano pertanto le seguenti modifiche: • NO CERTIFICATI EUR 1: ” I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente accordo di Associazione UE-Cile non saranno più accettate come prova dell’origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica”nell’Unione europea o in Cile a decorrere dal 1º febbraio 2025. A decorrere da tale data, le richieste di trattamento preferenziale devono…

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    1 February 2025: EU-Chile Interim Trade Agreement (ITA) will enter into force. New rules for trade and proferential origin

    From 1 February 2025 EU-Chile Interim Trade Agreement (ITA) will enter into force. It is stated by the “Notice concerning the date of entry into force of the Interim Agreement on Trade between the European Union and the Republic of Chile” n. 17113/24 for which “ The Interim Agreement on Trade between the European Union and the Republic of Chile1, signed in Brussels on 13 December 2023, will enter into force on 1 February 2025” published on 20 Decembre 2024. In a nutshell, for what it is concerning the preferential origin the main changes are: Replacement of the EUR.1 movement certificates and the invoice declarations issued in accordance with the…

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    L’origine preferenziale, l’AEO e accordi di libero scambio

    L’origine preferenziale, viene attribuita in virtù di accordi di libero scambio che, nei propri “protocolli d’origine”, dispongono le regole per attribuire lo status di prodotti originari qualora non siano interamente ottenuti nei territori dei paesi accordatari; v’è, infine, l’ipotesi per cui l’origine preferenziale viene può essere accordata dall’Unione europea unilateralmente, al di fuori dei casi di prodotti interamente ottenuti. Come per quella commerciale, l’origine preferenziale può riferirsi tanto a beni interamente ottenuti quanto a quelli ricavati a partire anche da materiali provenienti da diversi paesi non rientranti nell’accordo di libero scambio e, pertanto, da definire come “non originari”. Nella prima ipotesi, ci si riferisce essenzialmente alle seguenti categorie merceologiche: “…a)…

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    New elements of the modernized FTA EU Chile

    The main aspects of the modernized FTA (free trade agreement) between the UE and the Chile are: accounting segregation for fungible materials; non alteration principle; claim for preferential tariff treatment by means of either statement of origin (with REX for EU economic operators) or importer knowledge; requirement of record keeping; bilateral cumulation EU-Chile; right of the parties to study more complex ways of cumulation. The AEO authorization can support the economic operator in ensuring high compliance with the obligations of the FTA.

  • compliance e AEO,  free trade agreement

    EU and Ghana Rex from 20 August 2023

    According to the notice “concerning valid proofs of origin for products originating in Ghana on importation into the European Union as from 20 August 2023 under the EU- Ghana stepping-stone Economic Partnership Agreement (2023/C 245/06)” published on 12 July 2023, the preferential origin for Ghanian originating goods imported into the EU will be allowed only with a statement of origin with an exporter registered (REX) in accordance with the relevant provisions of Ghanaian law. It is expempted only any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6 000.